La domanda
Una snc vuole procedere all’assegnazione agevolata di beni immobili merce ai soci, ma uno di questi immobili da assegnare risulta in comproprietà al 60% con un soggetto privato che detiene il 40%. La norma sembra indicare che per procedere all’assegnazione agevolata bisogna avere la proprietà piena, quindi in questo caso di comproprietà l’assegnazione agevolata ai soci non è praticabile? Oppure per piena si intende che non devono essere separati usufrutto e nuda proprietà e quindi si può procedere anche se l’assegnazione ai soci riguarda un bene in proprietà piena della società ma parziale al 60% e non al 100% ?
Si ritiene possibile l’assegnazione agevolata di un bene detenuto in comproprietà con un terzo sulla base dei presupposti di seguito indicati. La normativa sull’assegnazione agevolata dei beni ai soci non prende posizione in merito alla possibile assegnazione di un bene detenuto in comproprietà con terzi ma si limita a prevedere che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici (articolo 1, comma 100 della legge 197/2022). Invece la prassi dell’Agenzia aveva dapprima sostenuto con la circolare 112/E/1999 «che non rientrano tra i beni assegnabili in modo agevolato i singoli diritti reali afferenti i beni medesimi (ad esempio, usufrutto e nuda proprietà)», successivamente con la circolare 26/E/2016 l’Agenzia ha affermato che «è possibile beneficiare della disciplina in esame anche nel caso in cui la società risulti titolare di un diritto reale parziale sul bene (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e provveda a liberarsene assegnando definitivamente il bene al socio» e infine con la circolare 37/E/2016 ha chiarito che «la società può beneficiare della disciplina agevolativa in esame, in quanto si realizza la fuoriuscita del bene dal suo patrimonio, qualora: i) risulti titolare di un diritto reale sul bene (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e si liberi del suo diritto reale assegnando o cedendo definitivamente il bene al socio (si veda la circolare 26/E del 2016); ii) abbia la piena proprietà del bene e si liberi dello stesso bene assegnando o cedendo ai soci singoli diritti reali (ad esempio, usufrutto ad un socio e nuda proprietà ad un altro socio)». In altri termini il riferimento alla piena proprietà riguarda la possibile dissociazione tra nuda proprietà e usufrutto e non invece il 100% della proprietà del bene.
Fonte: Il Sole 24 ORE