La domanda
Si chiede se nell’ambito di applicazione della definizione agevolata sulle irregolarità formali prevista dalla legge di Bilancio 2023, ricadano anche le irregolarità sulla rendicontazione dovuta in materia di agevolazioni 4.0, R&S etc. Si veda ad esempio quanto richiesto per l’incentivo “formazione 4.0” nel caso in cui sia carente la documentazione contabile e/o amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio. Posto che l’agenzia delle Entrate, ha esteso la suddetta definizione all’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997), può ritenersi applicabile all’esempio citato?
S. P. – Roma
La legge di Stabilità del 2023 (legge 197/2022) all’articolo 1, commi 166-173, prevede una sanatoria per violazioni formali. Per tale definizione agevolata, le violazioni commesse non devono aver inciso sulla formazione della base imponibile ai fini delle imposte su redditi, Iva e Irap, nonché sul pagamento dei tributi. In tema di incentivo per la formazione 4.0 il credito d’imposta si definisce “inesistente” quando ne manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la sua esistenza non è riscontrabile mediante controlli automatizzati o basati sul riscontro formale della documentazione. La documentazione, quindi, nel caso in oggetto, riveste un’importanza fondamentale ai fini degli effetti della violazione sull’imposta dovuta poiché, se carente, implica l’inesistenza del credito. In base a tale considerazione si ritiene non applicabile la definizione agevolata delle irregolarità formali al caso oggetto del quesito, posta l’importanza della completezza della documentazione necessaria all’ottenimento del credito che di seguito si elenca:
• Il contratto collettivo aziendale o territoriale, dal quale deve risultare esplicitamente l’impegno dell’impresa di investire nella formazione 4.0 dei dipendenti
• La dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda che dimostri il rilascio, a ciascun dipendente, dell’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività di formazione agevolativi. L’attestazione deve riportare l’ambito, o gli ambiti, aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente con le attività formative agevolate
• La certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, da cui risultati l’effettivo sostenimento delle spese agevolative e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa
• Ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio e il rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal regolamento Ue 651/2014
• La relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, che sarà predisposta dal dipendente che ha svolto il ruolo di docente o tutor, dal responsabile aziendale delle attività di formazione oppure dal soggetto formatore esterno. Per le imprese appartenenti a un gruppo, tale relazione può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo. Questo deve indicare gli obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo.
• Il documento relativo al registro dei nominativi che riporti gli orari e i giorni di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa. Per le imprese appartenenti ad un gruppo, è possibile predisporre un unico registro didattico nel quale, oltre alle informazioni richieste per il monitoraggio della partecipazione alle attività formative, sia indicata, per ciascun partecipante, la società di appartenenza.
Fonte: Il Sole 24 ORE