Tra i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti della crisi di impresa potrebbe rientrarvi anche l’attività svolta dal collegio sindacale o quella del revisore legale; si tratta dell’importante chiarimento fornito dal Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili con il Pronto Ordini 84/2023 del 13 luglio 2023 , avente come oggetto “Dl n.118/2021 – Quesito”. Vediamo di analizzare i due chiarimenti forniti dal Consiglio nazionale dei commercialisti a seguito dei quesiti posti dall’Ordine territoriale di Napoli.
Con il primo quesito l’Ordine territoriale chiede al Cndcec se un iscritto all’elenco speciale, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, Dl n. 118/2021, può procedere con la richiesta di iscrizione nel citato elenco. Per il Cndcec deve essere considerato che l’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti appare finalizzata a consentire la nomina di un esperto indipendente tra professionisti che esercitano la professione nel momento in cui verranno nominati; poiché l’iscrizione nell’elenco speciale è riservata a coloro che non possono esercitare la professione, secondo il Consiglio nazionale tale possibilità è da ritenersi preclusa per questa particolare tipologia di iscritti.
Particolarmente interessante è la risposta data dal Cndcec al secondo quesito. L’Ordine di Napoli chiede se nel modello di domanda per iscriversi nell’elenco degli esperti , all’elenco delle esperienze maturate, alla voce «attività di amministrazione, direzione e controllo …» vi possa rientrare anche l’attività di controllo che fa parte delle competenze del collegio sindacale /revisore legale.
Occorre ricordare che l’attuale articolo 13, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, veicolato nel Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, prevede che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
– gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
– gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Possono, inoltre, essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
Il Cndcec nell’evidenziare che il riferimento alle “funzioni” di controllo, pone alcuni problemi in ordine all’applicazione della menzionata disposizione, in quanto, si ravvisano differenti letture circa le esperienze documentabili ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti, ritiene che pur non riscontrandosi unanimità di vedute sull’ambito applicativo della disposizione, in aderenza a un’interpretazione letterale del testo che richiama genericamente le ”funzioni” di controllo, sembrerebbe che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti, possano essere valutate, sia l’attività svolta del collegio sindacale, sia quella del revisore legale.
Fonte: Il Sole 24 ORE