Una relazione tecnica, redatta dal serramentista o da un professionista abilitato, per illustrare lo stato dell’immobile prima e dopo l’intervento e spiegare quali lavori sono stati fatti per rimuovere le barriere architettoniche. Passando dalla teoria di norme e circolari delle Entrate alla pratica del mercato, è questa l’indicazione che un’associazione di produttori di serramenti (Unicmi, Unione nazionale delle industrie delle costruzioni metalliche dell’involucro e dei serramenti) sta dando ai propri iscritti su come comporre uno dei documenti centrali per ottenere il bonus per la rimozione di barriere al 75%.
La legge parla, infatti, di «documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236». Il decreto fissa una serie di requisiti tecnici per definire, in diversi ambiti, quali sono i lavori di rimozione delle barriere. E, per ottenere lo sconto, è necessario che quella documentazione venga compilata e conservata, insieme ad esempio a fatture e ricevute fiscali.
La circolare 17/E indica questo documento tra quelli da preparare ma non spiega cosa deve contenere in dettaglio. Qualche esempio, allora, arriva dalla pratica del mercato e dal caso, ormai molto frequente, di lavori di sostituzione degli infissi che puntano a rimuovere le barriere architettoniche. I documenti di Unicmi spiegano, in primo luogo, che la relazione tecnica deve essere redatta dal serramentista o, qualora sia previsto il suo coinvolgimento, in maniera cautelativa da un tecnico abilitato. Per questo, è utile per il cliente chiedere subito l’impegno a preparare queste asseverazioni.
In questo documento, a titolo esemplificativo, vanno dimostrati alcuni elementi. Anzitutto, va illustrato lo stato di fatto «con evidenza delle barriere architettoniche presenti che si intendono eliminare con l’intervento». Bisogna allegare documentazione fotografica, misurazioni dell’immobile sul quale si interviene e relativi disegni grafici che attestino, ad esempio, un’altezza delle maniglie dei serramenti esistenti non conformi a quanto previsto dal decreto sulle barriere.
Oltre allo stato di fatto, bisogna poi riportare la situazione post-intervento, in modo da documentare il superamento delle barriere architettoniche, che è il presupposto sul quale si basa l’incentivo. Come per lo stato di fatto pre-intervento, bisognerà utilizzare documentazione fotografica post-intervento, misurazioni, disegni grafici, prove in opera, certificati di laboratorio, che attestino che il nuovo serramento rispetta tutte le caratteristiche previste dal Dm n. 236/1989.
Le strade per arrivare al risultato finale possono essere diverse, dal momento che non esistono indicazioni dettagliate sul tema. Ad esempio, il Dm spiega che «le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8». Il requisito può essere dimostrato o attraverso prove di laboratorio che attestino la conformità a determinate norme tecniche. Oppure, tramite «prove in sito tramite dinamometro – come spiega ancora Unicmi -, che dimostrino il rispetto dello sforzo di manovra massimo di 8 kg e redazione di apposita documentazione e/o report della prova eseguita in opera che attesti il superamento della prova».
La documentazione da conservare, comunque, non si esaurisce qui. Tra gli altri elementi da considerare, c’è una dichiarazione dell’amministratore condominiale, in caso di lavori su parti comuni. E, poi, una dichiarazione sostitutiva del contribuente, che attesti con una serie di punti che ci sia effettivamente il diritto a portare in detrazione le spese al 75 per cento.
Fonte: Il Sole 24 ORE