Per il visto di conformità relativo al bonus barriere architettoniche, il professionista incaricato dell’assistenza fiscale deve acquisire tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla normativa di settore, per dimostrare la conformità dell’intervento ai requisiti di legge.
Per i lavori volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, è prevista la possibilità di fruire, fino al 31 dicembre 2025, di un’agevolazione, consistente in una detrazione a fini Irpef pari al 75% del costo sostenuto, che varia in base alla tipologia di edificio, da un minimo di 30.000 euro ad un massimo di 50.000. In alternativa alla fruizione diretta, ossia la detrazione in cinque quote annuali, è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, con la conseguente necessità di seguire tutto l’iter già previsto per altre agevolazioni di questo tipo.
La circolare 17/E ha precisato che rientra nell’agevolazione qualunque intervento volto al superamento delle barriere architettoniche, includendo anche lavori che sul piano della classificazione edilizia possono rientrare in alcuni casi tra le semplici opere di manutenzione ordinaria, tra cui:
1. la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
2. rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici e citofonici).
La detrazione spetta a patto che il contribuente possa documentare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al Dm lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
La circolare si limita ad indicare che il contribuente deve conservare: «documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento», ma non chiarisce in cosa consista tale documentazione. Quali sono quindi verifiche a carico del professionista, cui viene richiesto di apporre il visto di conformità alla dichiarazione in cui viene fatta valere la detrazione?
In base alle norme oggi vigenti (articolo 6, Tu edilizia, come modificato dal Dlgs 226/2016), la maggior parte delle opere di rimozione delle barriere costituisce edilizia libera, che non richiede titoli abilitativi (si veda il Glossario edilizia libera pubblicato dal Mit). Pertanto la prima verifica da fare è se l’intervento richiedesse, invece, un titolo edilizio: ad esempio per la realizzazione di ascensori esterni, di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, ovvero nel caso in cui l’opera sia inserita in un intervento di recupero più complesso.
Qualora vi sia un titolo edilizio (ad esempio Cila o Scia), sarà certamente presente anche una relazione di un professionista abilitato che attesta la conformità al Dm 236/1989. Allo stesso modo, se all’esito dell’intervento viene presentata una nuova relazione tecnica di asseverazione di agibilità (ai sensi dell’articolo 24, comma 5, Tu Edilizia), questa conterrà anche l’attestazione di conformità.
In assenza di qualunque pratica edilizia, sarà più complesso identificare quali documenti acquisire. È opportuno che, quando si tratta di opere edilizie, ancorché libere, il contribuente acquisisca una relazione del progettista che attesti la conformità. Per le opere condominiali (ad esempio installazione impianti citofonici ad altezza accessibile), andrà richiesto all’amministratore di attestare la conformità dell’intervento rispetto alle specifiche tecniche.
Nel caso in cui le opere si sono svolte in economia, non pare essere sufficiente una autocertificazione del contribuente: non si tratta, infatti, della prova di una semplice circostanza di fatto (ad esempio: detenzione diretta del bene o qualità di erede), ma di una valutazione di ordine tecnico; in casi analoghi (ad esempio prova fine lavori in assenza di collaudo) l’amministrazione ha infatti escluso l’autocertificazione (Circolare 21/E/2010, § 3.1).
Se l’intervento prevede l’installazione di dispositivi soggetti a disciplina speciale (direttiva Macchine, direttiva Ascensori, altre conformità Ce) è bene anche acquisire copia delle certificazioni comprovanti tale conformità e dei certificati di collaudo, se previsto.
Infine, per le spese accessorie (sistemazione della pavimentazione, adeguamento impianto elettrico, sostituzione sanitari) è opportuno richiedere un’autocertificazione del contribuente che attesti la destinazione di tali spese allo specifico intervento di rimozione delle barriere.
Un suggerimento, infine, per i chi deve ancora decidere l’intervento: è bene concordare da subito e per iscritto con l’impresa o il professionista che propongono la realizzazione dell’opera con il bonus, che al termine dell’esecuzione l’incaricato sarà tenuto a rilasciare una relazione tecnica attestante la conformità al DM 236/89.
Fonte: Il Sole 24 ORE