La domanda
Nel 2022 una Srl ha terminato la realizzazione di un bene strumentale costruito in economia e ha proceduto alla relativa iscrizione del bene nel libro cespiti, con relativa entrata in funzione nello stesso anno. I costi di costruzione sostenuti sono relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. Sulla base di quanto previsto dalla circolare 4/E/2017, relativa alla normativa dei super/iper ammortamenti, si ritiene, in via analoga, che spetti per detto bene il credito d’imposta beni strumentali ai sensi delle leggi 160/2019 e 178/2020, sulla base del criterio di competenza temporale. Con particolare riferimento ai costi sostenuti nel periodo 2020 (prima del 16 novembre), spetterebbe alla società il credito d’imposta nella misura del 6%. Nel quadro RU del modello Redditi SC 2023 pare non sia possibile, in corrispondenza del rigo RU5, colonna 3, indicare la quota di credito spettante nel periodo in corrispondenza di casistica avente codice credito H4. Come si ritiene si debba procedere? Occorrerà presentare il modello Redditi SC 2021 per il 2020 integrativo per recuperare il credito spettante?
Come correttamente rilevato dal lettore, l’agenzia delle Entrate con lacircolare 9 del 23 luglio 2021 ha specificato che, ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, si debba fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, Dpr 917/1986.
La circolare 4/E/2017, citata dal lettore, ha precisato che anche per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza. In relazione alla quantificazione del credito d’imposta spettante sulla base della normativa pro tempore vigente, si conferma che l’aliquota da utilizzare prima del 16 novembre 2020 risulta pari al 6% (beni ordinari), in base alla legge 160/2019, aliquota che diventa, in base alla legge 178/2020, pari al 10% nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, per poi tornare al 6% nel periodo d’imposta 2022.
Fatte queste premesse e in risposta al quesito, si conferma che non è possibile indicare nel modello redditi 2023 (anno d’imposta 2022) la quota d’investimento realizzato in economia di competenza 2020. Si dovrà pertanto procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa per il 2020 ove dovrà essere indicato nel rigo RU 120 (per gli investimenti facenti riferimento alla legge 160/2019) la quota d’investimenti effettuata entro il 16 novembre 2020 e nel rigo RU 130 (per gli investimenti facenti riferimento alla legge 178/2020), la quota di competenza 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2020, riportando chiaramente nel rigo RU5 il corrispondente credito d’imposta maturato.
Fonte: Il Sole 24 ORE