I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che intendono esercitare l’opzione per l’affrancamento degli utili e riserve di utili di società controllate estere a fiscalità privilegiata devono versare l’imposta sostitutiva entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% ovvero anche successivamente in sede di ravvedimento operoso. L’opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022.
Lo ricorda l’Assonime nella circolare 21 dell’11 luglio dedicata all’illustrazione del decreto Mef 26 giugno 2023 (si veda Il Sole 24 Ore del 27 giugno) di attuazione degli articoli 1, commi 87-95 della legge 197/2022. Il decreto conferma in larga misura le soluzioni interpretative della circolare Assonime 5/2023. L’Associazione, nella circolare 21 affronta, alcune ulteriori questioni.
① Fermo restando che le società di un gruppo più vicine al confine possono esercitare l’opzione anche se non detengono singolarmente il controllo delle società estere partecipate, purché il controllo sia detenuto dal gruppo nel suo complesso, l’Assonime ritiene che l’opzione valga anche se la capogruppo risiede all’estero.
② Gli effetti dell’affrancamento operano solo nei confronti del soggetto che lo ha effettuato. Nel caso in cui dopo l’affrancamento la partecipazioni sia ceduta, l’importo affrancato si aggiunge al costo della partecipazione per il cedente, ma il cessionario non ha diritto all’esonero da tassazione in caso percepisca le riserve affrancate. Ciò spingerà ad accelerare la “risalita” degli utili affrancati. Il subentro dell’avente causa negli effetti dell’affrancamento deve essere, invece, garantito quando il trasferimento della partecipazione avvenga per effetto di un’operazione neutrale (fusione, scissione o conferimento d’azienda).
③ In sede di rimpatrio degli utili affrancati il contribuente potrebbe subire ritenute nel Paese estero di provenienza che, proprio per effetto dell’affrancamento, non danno luogo a credito d’imposta in Italia. Per l’Assonime:
• gli utili affrancati devono considerarsi rimpatriati anche se percepiti per un importo al netto della ritenuta, anziché per quello lordo assoggettato ad imposta sostitutiva in sede di affrancamento;
• allo stesso tempo anche l’importo degli utili da accantonare a riserva, una volta soddisfatta la condizione del rimpatrio dovrebbe essere parametrato al solo importo effettivamente percepito, al netto della ritenuta subita sugli utili non recuperabile dal percipiente.
Assonime rileva che il decreto non prende posizione su altri temi determinanti ai fini dell’analisi di convenienza. In particolare:
• se sia possibile di imputare l’importo affrancato alla sola quota degli utili (50%) che, in caso di distribuzione – a seguito dell’applicazione del regime di semipex – sarebbe soggetta a tassazione integrale;
• se si possano affrancare gli utili prodotti nei soli esercizi in cui la società partecipata risulti residente in un Paese a fiscalità privilegiata in modo da poter accedere, in sede di eventuale cessione della partecipazione, al regime della participation exemption.
Fonte: Il Sole 24 ORE