Cerca
Close this search box.

Transfer pricing, il codice Ateco non basta

Il Tnmm (Margine netto della transazione, usato ai fini della benchmark analysis) ha il pregio di essere più “flessibile” di altri metodi.

Nell’ambito dei metodi previsti dall’Ocse e dalla prassi, il Tnmm (Margine netto della transazione, metodo più usato ai fini della benchmark analysis) seppur meno puntuale di altri (Cup, Resale, Cost Plus) ha il pregio di essere più “flessibile”: permette di superare eventuali difficoltà di accesso a una serie di informazioni indispensabili per applicare altri metodi, tollera maggiormente le differenze dei prodotti o servizi commercializzati o, in altri termini, un minor grado di comparabilità relativamente ai prodotti, alle funzioni e ai rischi.

Purtuttavia, anche questo metodo richiede una certa puntualità nell’identificare il settore di riferimento. Su questo aspetto, la Corte di Giustizia di II grado della Lombardia si è pronunciata con due interessanti sentenze, la 45/2023 (Presidente Steinleitner, Relatore Vicuna) e la 125/23 (Presidente Micheluzzi, Relatore Monfredi).

Nella sentenza 45/2023, i giudici affrontano un tema di corretta individuazione del prezzi di trasferimento per una società operante nel campo della distribuzione di attrezzature per l’edilizia e per le macchine di movimento terra utilizzabili dalla fase di demolizione a quella di ricostruzione di edifici, reti fognarie, gallerie, reti stradali. L’Ufficio, applicando il Tnmm, ai fini della ricerca di comparables nella stessa area di business, ha utilizzato il codice Ateco della società monitorata, n. 466992 («commercio all’ingrosso di strumenti ed attrezzature di misurazione per uso non scientifico»). Tuttavia, come osserva la Corte, il codice copre talmente tanti ambiti da includere l’edilizia, ma anche i settori degli impianti termici, dell’elettronica, dell’agricoltura, chimico. Appiattendosi sul codice Ateco, senza un’adeguata qualitative screening, l’Ufficio risulta aver considerato tra i soggetti comparabili società operanti nel settore dell’impiantistica idraulica, nanotecnologie, risparmio energetico: tutti business con dinamiche differenti rispetto a quelle che guidano il settore dell’edilizia.

La Cgt quindi conclude affermando che «la coerenza rilevante non è tanto da ricercare nella medesimezza del prodotto, quanto nella medesimezza, o migliore possibile approssimazione, delle dinamiche che interessano il settore in cui opera la società, della tipologia di attività svolta, delle caratteristiche della clientela di riferimento».

Analoga situazione (si fa riferimento al codice Nace anziché all’Ateco) viene rappresentata nella sentenza 125/23, dove la società oggetto di verifica attua un business nel campo dei filtri per auto. Anche qui, il metodo applicato è il Tnmm. Al riguardo, i Giudici – nel negare l’attendibilità della ricostruzione dell’Ufficio sui corretti prezzi di trasferimento applicabili, specificano che «nell’ambito di una catalogazione molto ampia e generale laddove una società si occupa di uno specifico ambito è necessario individuare comparabili il più possibile assimilabili in concreto». Le due sentenze seguono il solco della Ctp Milano 4698/2/19 e ricordano l’importanza di effettuare un’adeguata qualitative screening a valle dell’output (quantitative screening) ricevuto dalle banche dati di riferimento.

 

Fonte: Il Sole 24 ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator