Quando Dal 6 luglio al 18 dicembre 2023
Cosa scade Comunicazione alle Entrate della cessione crediti d’imposta energia e gas
Per chi Imprese per le spese del secondo trimestre 2023
Come adempiere Tramite nuovo modello dell’Ade
1. In sintesi
Semaforo verde per comunicare all’agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti, in presenza di determinati presupposti, alle imprese in relazione ai costi sostenuti nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia e gas naturale.
Il provvedimento direttoriale 237453 del 27 giugno scorso ne indica termini – dal 6 luglio al 18 dicembre 2023, e disciplina, di fatto rinviando alle pregresse disposizioni che regolamentavano la cessione degli analoghi crediti d’imposta previsti per periodi precedenti.
In sostanza, rispetto al passato non mutano né i requisiti soggettivi in presenza dei quali è ammessa la cessione, né gli adempimenti finalizzati al perfezionamento dell’operazione medesima, sia dal punto di vista dell’impresa beneficiaria (cedente), che per quanto attiene il cessionario.
Sul sito delle Entrate è ora disponibile anche il software“Comunicazione cessione crediti d’imposta” (versione 1.5.0 del 6 luglio), che consente la compilazione della comunicazione e la creazione del relativo file da inviare in via telematica.
2. Il tax credit energia e gas per aprile-giugno 2023
L’articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto Bollette ha introdotto un “nuovo” credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas con riferimento alle spese sostenute nel secondo trimestre 2023.
In particolare, l’agevolazione fiscale è prevista:
• a favore delle imprese energivore, nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, oppure dei costi relativi all’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;
• a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, non energivore, nella misura del 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;
• a favore delle imprese gasivore (cioè a forte consumo di gas naturale), nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
• a favore delle imprese non gasivore, nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto dello stesso gas, consumato nel secondo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
3. Le modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il beneficiario del credito d’imposta può scegliere se utilizzarlo direttamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, secondo le regole ordinarie, oppure cederlo a terzi. In quest’ultimo caso, la cessione dovrà essere comunicata all’agenzia delle Entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023, utilizzando il nuovo modello approvato con il citato provvedimento 237453/2023.
A tal fine è possibile anche avvalersi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998.
Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, l’agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, ai fini dell’effettuazione dei previsti controlli preventivi (articolo 122-bis, Dl 34/2020).
4. La cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta
Con il provvedimento direttoriale 253445 del 30 giugno 2022, erano state dettate le regole relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Ora, con il provvedimento del 27 giugno scorso, è stata disposta l’applicabilità della disciplina recata dal richiamato provvedimento 253445/2022 anche ai crediti d’imposta introdotti dal decreto Bollette.
L’attuale disciplina, in particolare, prevede che le imprese beneficiarie possano cedere i loro crediti a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, in presenza delle seguenti condizioni:
• il credito d’imposta può essere ceduto soltanto per intero;
• per ciascun credito d’imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate oppure rifiutate dal cessionario;
• è esclusa la possibilità di effettuare cessioni successive. È comunque fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni a favore di “soggetti qualificati”, cioè banche ed intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione;
• nei casi indicati nelle istruzioni di compilazione del modello, a fronte della cessione del credito d’imposta le imprese beneficiarie (cioè i soggetti cedenti) sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti per poter fruire dell’agevolazione fiscale. In tal caso la comunicazione della cessione dovrà essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità (che può essere rilasciato anche dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf);
• con riferimento a ciascun credito, i cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nella “Piattaforma cessione crediti”. Per effetto dell’avvenuta comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo del credito in compensazione, il credito stesso non è ulteriormente cedibile;
• se il cessionario non intende accettare la cessione del credito, è tenuto a comunicarne il rifiuto tramite la medesima piattaforma;
• ai fini dell’accettazione o del rifiuto, i crediti sono resi disponibili per i cessionari sulla piattaforma, decorsi 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione, in assenza di annullamento, sostituzione o sospensione della comunicazione stessa.
5. L’utilizzo del credito e i codici tributo
La norma impone ai cessionari di utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione (anche in tal caso, secondo le consuete modalità di cui all’articolo 17, Dlgs 241/1997) entro il 31 dicembre 2023.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei bonus la risoluzione 20 del 10 maggio scorso ha istituito i seguenti codici tributo:
• “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7016”, “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7017”, “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7018”, “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
La norma precisa inoltre che la fruizione in compensazione di ciascun credito può avvenire anche in più soluzioni.
Fonte: Il Sole 24 ORE