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Fondo di garanzia Pmi, verifica sulle dimensioni affidata alle banche

Cambiano le regole di ingaggio del Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Cambiano le regole di ingaggio del Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese: è stato approvato il decreto ministeriale 30 giugno 2023 deputato a chiarire il funzionamento del Fondo e a delimitare le responsabilità. Una su tutte: la dimensione di Pmi deve essere verificata dalla banca che concede il finanziamento. Se l’azienda dichiara il falso e la banca non corregge l’errore, la garanzia è inefficace.

Con lo stesso decreto, approvato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono stati recepiti i nuovi regolamenti di esenzione per il settore agricolo e per il settore della pesca e acquacoltura (in vigore dal 1°gennaio 2023).

Oltre a ricapitolare le percentuali di garanzia (riportate nello specchietto in basso), variabili a seconda del tipo di intervento, il decreto specifica che, in caso di garanzia diretta, l’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale è pari a 2,5 milioni di euro. L’importo deve essere conteggiato tenendo conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo soggetto beneficiario finale in relazione alle operazioni garantite.

La richiesta di ammissione alla garanzia deve essere inviata esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità del portale. Prima dell’invio al Gestore del fondo della richiesta di ammissione alla garanzia, la banca o società di leasing che concede il finanziamento, subordinato al rilascio della garanzia, ha l’obbligo di acquisire e di conservare la domanda di agevolazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Insieme a questa deve conservare la documentazione sulla cui base è inviata la richiesta di ammissione alla garanzia.

Sono gli istituti finanziari che hanno l’obbligo, a pena di inefficacia della garanzia, di verificare che i dati contenuti nella domanda di agevolazione siano coerenti con l’attestazione del soggetto beneficiario finale relativa al possesso del requisito di Pmi contenuta nella domanda di agevolazione stessa.

La richiesta di ammissione alla garanzia deve contenere obbligatoriamente tutti i dati e le informazioni necessari ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità e dell’espletamento delle ulteriori attività istruttorie da parte del gestore del Fondo e della concessione della garanzia.

Per tutte le operazioni finanziarie, devono essere comunicati il tasso (fisso o variabile) e le eventuali commissioni bancarie applicate. In particolare, per il tasso, devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore, lo spread applicato e il tasso finito.

Per le richieste di ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia deve essere comunicato il costo della garanzia rilasciata al soggetto beneficiario finale. Nel caso delle operazioni di microcredito deve essere indicato anche il costo dei servizi ausiliari connessi a tale tipologia di operazione finanziaria.

La garanzia non può avere una durata superiore a quella dell’operazione finanziaria garantita ovvero, in caso di riassicurazione e/o controgaranzia, alla durata della garanzia rilasciata dal soggetto garante.

 

Fonte: Il Sole 24 ORE

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