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Stabile organizzazione: necessari mezzi tecnici e umani

Un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro solo con una struttura di mezzi tecnici e umani.

La Corte di Giustizia, con sentenza resa nella causa C-232/2022 ha chiarito che un soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede economica è fissata al di fuori del territorio unionale, dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro solo laddove vi sia una struttura idonea in termini di mezzi tecnici e umani; ciò anche nell’ipotesi in cui il prestatore dei servizi realizzi a vantaggio di detto soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi nonché una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all’attività economica del soggetto passivo destinatario in tale Stato membro.

Il caso sotto esame

Una società di diritto svizzero, attiva nel settore della vendita di prodotti a base di carbonio, è registrata ai fini Iva in Belgio, per esercitare in tale ultimo Stato la propria attività d’impresa. La società, facente capo di un gruppo multinazionale e unico soggetto operante nel mercato europeo, ha concluso un contratto di lavoro conto terzi con diverse società, tra cui una società commerciale belga, appartenente al medesimo gruppo, ma giuridicamente indipendente dalla stessa.In sostanza, la società svizzera e quella belga hanno un vincolo finanziario che le unisce, essendo tutte e due detenute dal gruppo.

Nell’ambito di tale contratto di lavoro conto terzi, la società belga ha chiesto all’Amministrazione finanziaria un parere motivato sulla fattispecie, al fine di escludere la sussistenza di una stabile organizzazione della società svizzera in Belgio e applicare così la Convenzione tra la Svizzera e il Regno del Belgio al fine di evitare le doppie imposizioni. L’Amministrazione finanziaria belga, a seguito di una verifica, ha invece contestato la sussistenza di una stabile organizzazione ai fini Iva, ritenendo che le prestazioni di servizi rese dalla società belga dovessero essere considerate localizzate in Belgio e assoggettate ad Iva in tale Stato.

Il parere della Corte 

A seguito dell’impugnazione, il giudice del rinvio ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia, al fine di chiarire se l’articolo 44 direttiva Iva e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione 282/2011debbano essere interpretati nel senso che la stabile organizzazione possa dirsi sussistente anche in assenza di mezzi umani o tecnici. I giudici unionali hanno richiamato l’art. 44 della direttiva Iva, secondo cui il luogo delle prestazioni di servizi forniti a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione.

Al fine di chiarire la sussistenza o meno di una stabile organizzazione, la Corte ha dichiarato che una struttura che si concretizza in mezzi umani e tecnici non è sufficiente a ritenere esistente una stabile organizzazione, in quanto è necessario che il soggetto passivo abbia il potere di disporre di tali mezzi come se fossero i propri, sulla base, ad esempio, di contratti di servizio o di locazione che mettano tali mezzi a sua disposizione e non possano essere risolti a breve termine (cfr. CGUE C-333/20). Né a tal fine può assumere rilievo il fatto che il prestatore e il destinatario dei servizi siano collegati da un vincolo finanziario e di appartenenza ad un medesimo gruppo, in quanto la qualificazione di stabile organizzazione è indipendente dallo status giuridico delle entità.

Le conclusioni 

Poiché il prestatore dei servizi rimane responsabile dei propri mezzi e fornisce tali prestazioni a suo proprio rischio al prestatore, il contratto di prestazione di servizi, benché esclusivo, non ha di per sé solo l’effetto che i mezzi di tale prestatore divengano quelli del suo cliente. Da ciò consegue che ai fini della qualificazione di una stabile organizzazione è necessario tanto la sussistenza di mezzi umani quanto tecnici, e che gli stessi siano nella disponibilità del soggetto straniero come se fossero propri, sulla base, ad esempio, di contratti di servizio o di locazione che mettano tali mezzi a sua disposizione e non possano essere risolti a breve termine. Non può avere un’esistenza soltanto puntuale. 

 

Fonte: Il Sole 24 ORE

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