Cerca
Close this search box.

La cessione d’azienda evita l’Iva anche se l’attività non prosegue

La rilevanza Iva di una cessione d’azienda passa dall’analisi oggettiva e territoriale dell’operazione posta in essere dall’impresa.

La rilevanza o l’irrilevanza Iva di una cessione d’azienda o di ramo d’azienda o, come definita dall’ordinamento unionale, di un’universalità totale o parziale di beni passa necessariamente dall’analisi oggettiva e territoriale dell’operazione posta in essere dall’impresa e deve tener in debita considerazione la nozione autonoma elaborata dalla Corte di giustizia a prescindere dalle regole civilistiche imposte dai singoli Stati membri.

Questi criteri che scaturiscono dall’analisi comparata delle previsioni unionali e nazionali e di tutte le pronunce giurisdizionali e dalla prassi di diverse amministrazioni fiscali degli Stati membri devono essere la guida per interpretare correttamente la distinzione tra cessione d’azienda o di ramo d’azienda e cessione di singoli beni.

Partendo proprio dall’analisi della nozione di universalità di beni come elaborata, ai fini Iva, dalla Corte di giustizia è possibile riportare ad unità i numerosi interventi interpretativi nazionali che, di volta in volta, sono stati direttamente o indirettamente influenzati, dalla nozione d’azienda o di ramo d’azienda proprio del nostro diritto civile/commerciale ovvero sono stati deviati dai comportamenti degli operatori che con la volontà di evitare l’applicazione dell’imposta di registro hanno realizzato operazioni che non rispondevano affatto ai requisiti imposti ai fini Iva dall’articolo 19 della direttiva Iva.

In effetti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, come sottolinea la Corte di giustizia Ue (causa C-497/01), rappresenta una nozione autonoma del diritto dell’Unione, e, di conseguenza, deve ricevere un’interpretazione uniforme allo scopo di evitare divergenze nell’applicazione del regime dell’Iva negli Stati membri. Tale nozione comprende tutti i trasferimenti di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, idonea a proseguire un’attività economica autonoma, non rientrandovi la mera cessione di beni.

Proprio in relazione alla definizione è necessario sottolineare che il legislatore unionale nel trasferimento dell’universalità parziale o totale dei beni considera con attenzione:

la natura dei beni che si trasferiscono che devono essere di per sé idonei a proseguire un’attività economica autonoma. Ciò non toglie che tali beni possano essere beni materiali, immateriali ovvero servizi (Causa C-479/01);

l’intenzione del cessionario. Vale a dire la valutazione di quale sia la destinazione delle attività acquisite. Ad esempio: la Corte nella causa C-17/18 del 19 dicembre 2018 ha considerato che si trattasse di una cessione di beni e non di una cessione d’azienda l’acquisto fatto solo allo scopo di liquidare immediatamente l’attività oggetto della transazione;

la prosecuzione effettiva dell’attività da parte del cessionario. Questa previsione, indicata nell’articolo 19, non costituisce, però, una condizione per la sua applicazione, ma una conseguenza del fatto che non è avvenuta alcuna cessione di singoli beni (si veda di recente l’ordinanza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2023 (causa C-729/21).

Un ulteriore elemento da considerare è la circostanza che l’operazione realizzata coinvolga diverse giurisdizioni sia unionali che extraunionali. In altre parole, è necessario comprendere, come il presupposto territoriale possa influenzare il regime Iva dell’operazione. Sotto questo profilo le interpretazioni nazionali non sono proprio lineari, ma esaminando i principi e lo scopo della specifica disposizione che prevede l’irrilevanza Iva della cessione per semplificare gli adempimenti degli operatori e non appesantire la tesoreria dell’impresa già particolarmente sollecitata nel caso di cessione dell’azienda, ci porta a ritenere che l’operazione non possa trovare limitazioni nell’esistenza di beni in altre giurisdizioni dando solo rilievo al profilo soggettivo e oggettivo della transazione.

Infine, un ultimo profilo d’interesse riguarda tutte quelle cessioni che sono determinate da obblighi normativi e che prescindono dalla volontà delle parti. In questi casi (tipici di alcuni appalti pubblici) non configurano di norma, anche se è necessario valutare caso pet caso, la cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda perché rispondono a necessità imposte per obbiettivi del tutto esterni alla transazione realizzata.

Fonte: Il Sole 24 ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator