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Credito Iva rigenerato solo a fine rottamazione

La rottamazione quater si perfeziona solo dopo avere pagato tutto entro i termini, e non con la presentazione della dichiarazione.

La rottamazione quater si perfeziona solo dopo avere pagato tutto entro i termini. Perciò, la definizione agevolata si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata, ma con il pagamento integrale e tempestivo dell’intero ammontare dovuto.

È questa la risposta dell’agenzia delle Entrate, n. 364/2023 del 30 giugno 2023, a un contribuente che, invece, riteneva «perfezionata» la rottamazione con la presentazione della dichiarazione e il versamento della prima rata e così “rigenerare” un credito Iva riversato con la rottamazione.

Per l’agenzia delle Entrate, la definizione agevolata si “perfeziona” «solo all’esito dell’integrale pagamento delle somme dovute, circostanza che determina la definitiva estinzione del debito residuo e dell’eventuale giudizio pendente». Solo dopo avere pagato l’ultima rata della rottamazione, si determina il «perfezionamento» della definizione agevolata e il contribuente matura il diritto a «rigenerare» il credito riversato, che è equiparato ad ogni effetto ai crediti Iva.

Al riguardo, si ricorda che il pagamento delle somme dovute per la rottamazione può essere fatto in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal primo novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata, o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, “resuscita” il debito originario, al netto dei pagamenti fatti.

È infatti stabilito, articolo 1, comma 244, legge 197/2022, legge di Bilancio per il 2023, che «in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme» dovute «la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero».

Fonte: Il Sole 24 ORE

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