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Agricoltura, reddito dominicale e agrario fuori dalla flat tax

Anche gli agricoltori entrano nel mondo della flat tax incrementale. L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la nuova tassa piatta.

Anche gli agricoltori entrano nel mondo della flat tax incrementale. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato nei giorni scorsi la circolare 18/E/2023 con la quale fornisce chiarimenti circa la nuova tassa piatta, introdotta dalla legge 197/2022, che troverà applicazione per i soli redditi 2023 conseguiti da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione.

Il regime comporterà una suddivisione della base imponibile nel 2023: sulla differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo dell’anno e il più elevato reddito del triennio precedente, al netto di una franchigia del 5%, si applicherà una imposta sostitutiva del 15%; sul reddito residuo, dato dalla differenza tra il reddito dell’anno e quello assoggettato alla flat tax si applicheranno l’Irpef e le addizionali con le regole ordinarie. La base imponibile della flat tax non potrà comunque essere superiore a 40mila euro e, qualora lo fosse, comunque la tassa piatta si applicherà fino a quella soglia.

L’aspetto interessante chiarito nella circolare è che rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5 , e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.

Gli agricoltori espressamente richiamati dal documento di prassi sono quelli che svolgono le seguenti attività:

• allevamento eccedentario che dichiarano il reddito in base ai «parametri» (articolo 56 comma 5);

• produzione di vegetali oltre il limite del doppio della superficie su cui insiste la produzione (articolo 56-bis, comma 1);

• attività connesse su prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo ma non inclusi nel decreto ministeriale 13 febbraio 2015 (articolo 56-bis, comma 2);

• prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile (articolo 56-bis, comma 3);

• commercializzazione di prodotti della floricoltura (articolo 56-bis, comma 3bis).

Restano, quindi, certamente esclusi coloro che dichiarano esclusivamente il reddito fondiario, quindi coloro che svolgono l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir. Ciò è in linea con il dato letterale della norma che richiama le categorie dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e non anche quella dei redditi fondiari.

La circolare precisa che il reddito da prendere in considerazione per effettuare il calcolo è solo quello di impresa indicato nel quadro RD del modello Redditi e non quello complessivo. Pertanto, nel calcolo, reddito dominicale e agrario resteranno esclusi. 

Ipotizziamo il caso di un agricoltore che nel 2023 consegue un reddito derivante dall’attività connessa di prestazione di servizi pari a 50.000 euro (ottenuto dall’applicazione del coefficiente del 25% all’ammontare dei corrispettivi derivanti dallo svolgimento dell’attività) e che il reddito più elevato del triennio 2020-2022 per la stessa attività sia pari a 30.000 euro. 

La base imponibile sarà quindi così calcolata: 50.000 (reddito 2023) – 30.000 (reddito più elevato del triennio) – 1.500 (franchigia pari al 5% del reddito più elevato del triennio) = 18.500. Su questo ammontare sarà applicata l’aliquota del 15% e si determinerà una flat tax di 2.775 euro.

La differenza di 31.500 euro (data dalla differenza tra il reddito 2023 di 50.000 euro e quello assoggettato a flat tax incrementale pari a 18.500) andrà sommata ai redditi dominicali e agrari e ad eventuali altri redditi e su questo andrà determinata la tassazione ordinaria. 

Va, infine, osservato che nella circolare non sono espressamente richiamati gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica nonché quelli che svolgono attività di agriturismo, enoturismo, oleoturismo i quali (al pari degli agricoltori richiamati nella circolare stessa) determinano un reddito di impresa determinato forfettariamente e compilano il quadro RD del modello Redditi. Tenuto conto di ciò, si ritiene che anche questi possano beneficiare del regime della flat tax, fermo restando l’effettivo conseguimento di un incremento di reddito. 

Fonte: Il Sole 24 ORE

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