Per i crediti di imposta energia e gas del secondo trimestre 2023, prende il via dal 6 luglio 2023 la possibilità di cessione. Con un provvedimento diffuso il 27 giugno, l’agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello da utilizzare per trasferire i crediti energetici disposti dal Dl 34/2023. Il termine per le cessioni è fissato al 18 dicembre 2023, con possibilità di compensazione per i cessionari confermata entro fine anno.
L’articolo 4 del Dl 34/2023 ha esteso al trimestre aprile – giugno 2023 le disposizioni sul sostegno alle imprese per l’acquisto di gas e energia elettrica. Le misure dei tax credit disposte dal provvedimento sono notevolmente ridotte rispetto a quelle previste per i periodi precedenti.
I crediti del secondo trimestre 2023 spettano a condizione che i prezzi della fonte di riferimento, calcolati secondo le specifiche modalità previste per ciascuna di esse, siano cresciuti tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre del 2023 di oltre il 30 per cento.
Per le imprese energivore, il credito per i costi dell’energia elettrica del secondo trimestre è stato fissato al 20% (contro il 45% del primo trimestre). Stessa misura è prevista per l’acquisto di gas utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici, sia da parte di imprese gasivore che di imprese non gasivore (il credito era pari al 45% nel primo trimestre). È invece stato fissato al 10% (contro il precedente 35%) l’importo del bonus per l’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese non energivore.
L’agenzia delle Entrate ha approvato ieri il nuovo modello di comunicazione telematica che deve essere utilizzato da parte di chi intende procedere alla cessione di questi crediti di imposta. Cessione per la quale valgono le regole già note ed in particolare il divieto di trasferimento parziale. La comunicazione di cessione potrà essere inviata a partire da martedì 6 luglio 2023 e fino al 18 dicembre 2023, cioè entro la stessa data già prevista anche per effettuare la cessione dei crediti maturati nel primo trimestre 2023. I titolari originari del credito, come pure i cessionari, possono utilizzare questi crediti in compensazione nel Mod. F24 fino a tutto il 31 dicembre 2023.
Nel frattempo, le imprese che avevano dimenticato di comunicare, entro il 16 marzo scorso, i crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, e quelle che hanno commesso errori nella comunicazione presentata, hanno a disposizione il canale telematico per procedere alla remissione in bonis in forza di quanto stabilito dalla risoluzione 27/E/2023. Per il versamento della sanzione di 250 euro, necessario per operare la remissione, si utilizza il mod. F24 Elide con codice tributo 8114. Chi deve correggere una dichiarazione già inviata con errori deve prima annullare quella precedente, versare la sanzione e infine inviare quella sostitutiva. La remissione va effettuata entro il 30 settembre 2023 che è anche il termine ultimo per compensare i crediti in questione.
Fonte: Il Sole 24 ORE