Il bonus barriere architettoniche può essere utilizzato per agevolare il cambio di infissi. Ma non solo: vale anche per i pavimenti, le porte, i bagni e gli impianti. Purché vengano rispettati i requisiti tecnici indicati dal decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 236/1989. Requisiti tecnici il cui rispetto dovrà essere attestato da documenti da conservare in caso di controlli.
La circolare 17/E, pubblicata lunedì sera dall’agenzia delle Entrate, dedica al bonus barriere al 75% il suo capitolo più rilevante. Oltre a fare luce sull’applicabilità dello sconto ai singoli appartamenti in condominio (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) con un massimale di spesa da 50mila euro (per 37.500 euro di detrazione), il documento di prassi analizza anche il tema dei lavori agevolati. Facendo diversi esempi che chiariscono come l’agevolazione abbia un perimetro di applicazione parecchio ampio e come sia particolarmente appetibile: è già confermata fino a tutto il 2025 e consente (caso al momento unico) l’accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
Le opere di rimozione delle barriere architettoniche – secondo l’Agenzia – «possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori». Tra queste ci sono gli interventi di sostituzione di finiture, come quelli su pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti. Accanto a questi lavori, c’è il rifacimento o l’adeguamento di impianti: quindi, servizi igienici, impianti elettrici, citofoni. E ci sono gli interventi che vengono in mente subito quando si parla di barriere architettoniche: il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
L’elenco delle Entrate – va sottolineato – non è esaustivo. Anche se rende l’idea della portata larghissima dello sconto fiscale: viene agevolato tutto quello che serve «a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici». Essenziale, per tutti questi interventi, che vengano rispettati i paletti del decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 236/1989.
Oltre all’opera principale, lo sconto vale anche per i lavori di completamento. Quindi, dice ancora la circolare, «in caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano», l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute, ad esempio, per la sistemazione della pavimentazione, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sostituzione di sanitari.
La circolare spiega, per la prima volta, anche quali documenti vanno conservati in caso di controlli. Oltre alle fatture e alle ricevute, c’è un’autocertificazione «attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione» non eccede il massimale ammissibile. In caso di lavori condominiali, è necessaria una dichiarazione dell’amministratore sul rispetto dei suoi adempimenti. Soprattutto, però, serve la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal regolamento n. 236/1989: serve, ad esempio, l’attestazione del professionista che ha progettato l’intervento.
Portata ampia, infine, anche sulla tipologia di immobili: considerato che la norma richiama genericamente gli interventi effettuati su edifici già esistenti, «si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale».
Fonte: Il Sole 24 ORE