Definite le regole per accedere all’agevolazione: utilizzo obbligatorio dei servizi telematici per il conferimento delle deleghe F24 e i casi di esclusione del bonus in relazione al plafond residuo
Via libera al credito d’imposta per gli esercenti che adattano alle nuove regole i registratori telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere al Fisco i dati dei corrispettivi giornalieri. In un provvedimento, firmato oggi, 23 giugno 2023, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, sono definite le istruzioni per accedere al bonus pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale destinato per chi “aggiorna” i registratori di cassa telematici.
Il provvedimento è in linea con la nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini prevista dall’articolo 18, comma 4-bis, del Dl n. 36/2022, a seguito della quale il recente provvedimento delle Entrate del 18 gennaio 2023 ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori telematici.
Il bonus è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato effettuato il relativo pagamento, con modalità tracciabile. Le modalità attuative dell’agevolazione sono state demandate, dallo stesso Dl n. 176/2022, a un provvedimento dell’Agenzia. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nelle dichiarazioni degli anni successivi fino a conclusione dell’utilizzo.
Alla luce di queste premesse, il provvedimento siglato oggi stabilisce in primo luogo l’obbligatorietà dell’utilizzo dei servizi telematici delle Entrate per il conferimento delle deleghe F24 e definisce, poi, i casi in cui il credito d’imposta non può essere utilizzato in relazione al plafond residuo del tetto di spesa autorizzato. Precisa, quindi, che il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato se al conferimento della delega F24 in base all’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento previsto dalla citata disposizione agevolativa risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.
Inoltre il pagamento delle somme per adeguare i misuratori fiscali deve essere tracciabile. Al riguardo sono valide le modalità già individuate con il provvedimento del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).
Nel provvedimento di oggi, inoltre, sono individuate le modalità per il monitoraggio della spesa derivante dai crediti compensati. Al riguardo l’Agenzia delle entrate comunica mensilmente al ministero dell’Economia e delle finanze (Dipartimento della ragioneria generale dello Stato) l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, e provvede ad avvisare quando le fruizioni fanno presupporre il raggiungimento del limite di spesa concesso dalla norma (articolo 8, comma 1, del Dl, n. 176/2022).
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico (RT) oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni sui registratori telematici e la trasmissione dei corrispettivi è possibile consultare l’area tematica “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento è in linea con la nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini prevista dall’articolo 18, comma 4-bis, del Dl n. 36/2022, a seguito della quale il recente provvedimento delle Entrate del 18 gennaio 2023 ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori telematici.
Il bonus è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato effettuato il relativo pagamento, con modalità tracciabile. Le modalità attuative dell’agevolazione sono state demandate, dallo stesso Dl n. 176/2022, a un provvedimento dell’Agenzia. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nelle dichiarazioni degli anni successivi fino a conclusione dell’utilizzo.
Alla luce di queste premesse, il provvedimento siglato oggi stabilisce in primo luogo l’obbligatorietà dell’utilizzo dei servizi telematici delle Entrate per il conferimento delle deleghe F24 e definisce, poi, i casi in cui il credito d’imposta non può essere utilizzato in relazione al plafond residuo del tetto di spesa autorizzato. Precisa, quindi, che il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato se al conferimento della delega F24 in base all’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento previsto dalla citata disposizione agevolativa risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.
Inoltre il pagamento delle somme per adeguare i misuratori fiscali deve essere tracciabile. Al riguardo sono valide le modalità già individuate con il provvedimento del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).
Nel provvedimento di oggi, inoltre, sono individuate le modalità per il monitoraggio della spesa derivante dai crediti compensati. Al riguardo l’Agenzia delle entrate comunica mensilmente al ministero dell’Economia e delle finanze (Dipartimento della ragioneria generale dello Stato) l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, e provvede ad avvisare quando le fruizioni fanno presupporre il raggiungimento del limite di spesa concesso dalla norma (articolo 8, comma 1, del Dl, n. 176/2022).
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico (RT) oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni sui registratori telematici e la trasmissione dei corrispettivi è possibile consultare l’area tematica “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Agenzia delle Entrate