26 giugno 2023
Presentazione degli elenchi intrastat mensili
Scade oggi il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di maggio 2023.
N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall’1 gennaio 2022.
In estrema sintesi, si ricorda che:
• sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;
• è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. «call-off stock».Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o che, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).
Il Dm 5 novembre 2021, n. 192 ha integrato l’articolo 41 del Dl 331/1993, dedicato alle cessioni intracomunitarie, con l’introduzione del comma 2-ter in cui viene esplicitato che la cessione può considerarsi non imponibile a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia debitamente compilato l’elenco Intrastat.
Dall’1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.Modalità di presentazione: in via telematica all’agenzia delle Dogane, direttamente (Fiscon-line) o tramite intermediari abilitati (sistema Edi o Entratel).
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 6, Dl 16/1993, conv. con Legge 75/1993; Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18; Cm 17 febbraio 2010, n. 5/E; Dm 22 febbraio 2010; Cm 18 marzo 2010, n. 14/E; articolo 4, comma 4, Dl 193/2016, conv. con modif. con Legge 225/2016; Nota agenzia Dogane 10 gennaio 2017, n. 244/RU; articolo 13, comma 4-ter – 4-quinquies, Dl 244/2016, conv. con modif. con Legge 19/2017; determinazione agenzia Dogane 8 febbraio 2018, n. 13799/RU; Dm 21 giugno 2021; Dm 5 novembre 2021, n. 192; determinazione agenzia Dogane 23 dicembre 2021, n. 493869/RU
Enpaia datori di lavoro agricolo, contributi mensili
Per i datori di lavoro agricolo, scade oggi il termine per il versamento dei contributi previdenziali degli impiegati agricoli dovuti all’Enpaia per il periodo di paga scaduto nel mese di maggio 2023.Entro oggi deve anche essere presentata la denuncia delle retribuzioni mensili e della relativa contribuzione. La denuncia modello Dipa va presentata in via telematica.
Modalità: versamento tramite Mav on-line o tramite bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma, IBAN IT71Y0569603211000036000X17.
N.B. Dall’1 marzo 2022, i versamenti dei contributi e il pagamento dei debiti delle aziende in contenzioso e dei canoni di locazione degli immobili, si possono effettuare attraverso i canali (online e fisici; con bancomat, carta e in contanti) di banche e altri prestatori di servizio a pagamento (PSP) aderenti al circuito PagoPa.
FREQUENZA: MENSILE
Legge 29 novembre 1962, n. 1655; Circolare Enpaia 22 dicembre 2008, n. 2; Circolare Enpaia 21 ottobre 2010, n. 2; Circolare Enpaia 22 marzo 2014, n. 47762; Consiglio di Stato sentenza n. 1931/2021Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell’articolo 18, Dlgs 241/1997 e dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.
30 giugno 2023
Accise gas metano, versamento mensile
Scade oggi il termine per effettuare il versamento della rata di acconto mensile calcolata in base ai consumi del 2022.
Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato; i versamenti possono essere effettuati utilizzando il Modello F24 telematico, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 26, comma 8, Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504, modif. dall’articolo 4, comma 1, lettera b), Dl 31 dicembre 1996, n. 669, conv. con Legge 28 febbraio 1997, n. 30 e dall’articolo 12, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; Dm 25 marzo 2002; Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26; provvedimento agenzia Entrate 23 ottobre 2007; provvedimento agenzia Entrate 12 marzo 2012
Operazioni in oro, dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria (Uif)
Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 12.500 euro effettuate nel mese precedente (maggio 2023).
Modalità di presentazione: la dichiarazione va trasmessa in via telematica, tramite le funzionalità disponibili sul portale Infostat-Uif, con due modalità di invio alternative (data entry o upload).
FREQUENZA: MENSILE
Legge 17 gennaio 2000, n. 7; provvedimento Uic 14 luglio 2000; Circolare Uic 28 marzo 2001; Comunicazione Uif 1 agosto 2014; Comunicazione Uif del 27 marzo 2020
Imposta di bollo, pagamento in modo virtuale
Per i soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo, scade oggi il termine per effettuare il versamento della terza rata bimestrale, in base alla dichiarazione presentata entro il 2 febbraio 2023.
Modalità di versamento: con il Modello F24 (codici tributo: 2505-rata; 2506-acconto; 2507-sanzioni; 2508-interessi).
FREQUENZA: BIMESTRALE
Articolo 15, Dpr 26 ottobre 1972, n. 642; Dm 17 dicembre 1998; Cm 2 giugno 1999, n. 123/E; Dpcm 21 gennaio 2013; Rm 27 febbraio 2013, n. 14/E; provvedimento agenzia Entrate 3 febbraio 2015; Rm 3 febbraio 2015, n. 12/E; Cm 14 aprile 2015, n. 16/E
Imposta di soggiorno, presentazione della dichiarazione
Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Imposta di soggiorno relativa al 2022.
I Comuni capoluogo di Provincia, le unioni di Comuni nonchè i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.Il modello va utilizzato:
a) dai gestori della struttura ricettiva o, per conto di questi, dal dichiarante diverso dal gestore della struttura (curatore fallimentare, erede, ecc.);
b) dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel loro pagamento sulle locazioni brevi.
Modalità di presentazione: il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno va presentato, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato, dai responsabili d’imposta ai Comuni che l’hanno istituita.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 4, Dlgs 23/2011; articolo 180, Dl 34/2020; Dm 29 aprile 2022
Modello redditi PF e SP 2023 e modello Irap 2023: versamento imposte
Scade oggi il termine per effettuare il versamento, senza applicazione di interessi, delle imposte a saldo 2022 e in acconto 2023 dovute in base al Modello Redditi 2023 da parte delle persone fisiche e delle società di persone ed equiparate. Per il periodo d’imposta 2023, la misura dell’acconto, ai fini Irpef e ai fini Irap è pari al 100% di quanto dovuto. Entro lo stesso termine va effettuato il versamento delle addizionali regionale e comunale all’Irpef eventualmente dovute, dell’acconto del 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata nonché dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative a partecipazioni (codici tributo 1108, 4006 e 1100).
I contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a saldo 2022 ed in acconto 2023 versano entro oggi la prima rata. Il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno in cui è presentata la dichiarazione.I titolari di partita Iva che non hanno versato il saldo Iva 2022 entro il 16 marzo 2023 possono pagare entro oggi maggiorando tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 17 marzo 2022 (codice tributo 6099).
Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professione che hanno scelto il regime forfetario agevolato ex articolo 1, comma 54-89, Legge 190/2014, scade oggi il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Irap, pari al 15% (codici tributo: 1792 – saldo; 1790 – acconto) o del 5% per i soggetti start up.Per i contribuenti in regime di vantaggio (cd. minimi) scade oggi il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Irap, pari al 5%, senza alcuna maggiorazione (codici tributo: 1795 – saldo; 1793 – acconto).
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, scade oggi il termine per il versamento del contributo di solidarietà del 3% da applicarsi sulla parte eccedente 300.000 euro (codice tributo 1683).
Infine, scade oggi il termine per effettuare il versamento senza applicazione di interessi, delle imposte a saldo 2022 e in acconto 2023 dovute in base al Modello Irap 2023 da parte delle persone fisiche e delle società di persone ed equiparate.
Modalità: versamento (unica soluzione o prima rata) con il Modello F24:
› on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
› mediante l’home banking. L’acconto per il 2023 non è dovuto se l’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, non è superiore ad 51,65 euro.
Codici tributo: Irpef: 4001 – saldo, 4033 – primo acconto; 4200 – tassazione separata; Addizionale regionale Irpef: 3801; Addizionale comunale Irpef: 3844 – saldo, 3843 acconto; Irap: 3800 – saldo, 3812 – primo acconto.
FREQUENZA: ANNUALE
Articoli 17 e 20 Dlgs 9 luglio 1997, n. 241; articolo 17, Dpr 7 dicembre 2001, n. 435, come sost. dall’articolo 1, Dl 15 aprile 2002, n. 63; articolo 11, comma 2, Dl 66/2014 conv. in Legge 89/2014
Presentazione del modello Redditi PF 2023 cartaceo
Per le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica della dichiarazione (soggetti che non possono presentare il Modello 730; soggetti che, pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Modello Unico RM, RT, RW, AC), scade oggi il termine per effettuare la presentazione del Modello Redditi 2023 cartaceo.
Entro oggi è, inoltre, possibile la regolarizzazione dei versamenti delle imposte relative all’anno 2022 non effettuati o effettuati in misura insufficiente, con il versamento delle imposte, maggiorate della sanzione ridotta al 3,75% e degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d’anno – fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d’anno).
Modalità di presentazione: presso un ufficio postale abilitato.La presentazione in via telematica va effettuata entro il 30 novembre 2022.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322, come modif. dall’articolo 2, Dpr 7 dicembre 2001, n. 435; provvedimento Agenzia Entrate 29 gennaio 2021
Modello Redditi SC 2023 e modello Irap 2023: versamento imposte
Scade oggi il termine per il versamento, senza interessi, delle imposte a saldo 2022 e in acconto 2023 dovute in base al Modello Redditi 2023 da parte dei soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio nei termini ordinari entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
N.B.: si applica la misura ordinaria dell’acconto Ires fissata al 100%.Inoltre, scade oggi il termine per effettuare il versamento senza applicazione di interessi, delle imposte a saldo 2022 e in acconto 2023 dovute in base al Modello Irap 2023 da parte dei soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare.
Modalità: versamento con il Modello F24:
› on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
› mediante l’home banking.
Codici tributo: Ires: 2003 – saldo; Ires: 2001 – primo acconto; Irap: 3800 – saldo, 3812 – primo acconto.
FREQUENZA: ANNUALE
Articoli 17 e 20 Dlgs 9 luglio 1997, n. 241; articolo 17, Dpr 7 dicembre 2001, n. 435, come sost. dall’articolo 1, Dl 15 aprile 2002, n. 63; Cm 31 maggio 2005, n. 28/E; Dpcm 12 maggio 2011; Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106; provvedimento Agenzia Entrate 30 gennaio 2020
Rivalutazione beni d’impresa
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (S.p.a., S.r.l., società cooperative, enti commerciali, ecc.), che hanno effettuano nel bilancio 2020 la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 appartenenti alla stessa categoria omogenea, scade oggi il termine per il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio in sede di rivalutazione, nella misura del 3% sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili e per l’eventuale affrancamento, anche parziale, del saldo attivo di rivalutazione mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap pari al 10%. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai finifiscali è considerata in sospensione d’imposta.
N.B. Con l’articolo 12-ter Dl 23/2020, è stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione nel bilancio 2020, 2021 o 2022. Inoltre, ex articolo 6-bis, Dl 23/2020 al fine di sostenere i settori alberghiero o termale è stata prevista la possibilità a favore delle società di capitali o enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali di rivalutare gratuitamente i beni d’impresa o partecipazioni (ad esclusione dei c.d. immobili merce) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e la rivalutazione va effettuata nei bilanci relativi a 2 esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilanci 2020 e 2021) per beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell’inventario e nella nota integrativa.Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta (10%) per l’eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex articolo 6-bis, Dl 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero o termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021.Infine, scade oggi il termine per il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta (10%) per l’affrancamento (10%) del saldo attivo ex articolo 6-bis, Dl 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero o termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2020.
Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica, direttamente o tramite unintermediario abilitato. Codici Tributo: 1811 – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione deibeni d’impresa e delle partecipazioni; 1813 – Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione.
Articoli 11, 13, 14 e 15, Legge 342/2000; articolo 1, commi 475, 477 e 478, Legge 311/2004; articolo 1, comma 556-563, Legge 232/2016; Cm 27 aprile 2017, n. 14/E; articolo 1, commi 940-946, Legge 145/2018; Cm 10 aprile 2019, n. 8/E; articolo 1, commi 696-703, Legge 160/2019; articoli 6-bis e 12-ter, Dl 23/2020; articolo 136-bis, Dl 34/2020; articolo 110, Dl 104/2020
Rivalutazione dei terreni, versamento dell’imposta sostitutiva
Per i soggetti che si sono avvalsi dell’agevolazione prevista dall’articolo 7, Legge 448/2001, che consente la rivalutazione del costo o del valore di acquisto di terreni edificabili o a destinazione agricola, posseduti alla data dell’1 gennaio 2021, scade oggi il termine per versare la terza rata (con gli interessi 3% annuo) dell’imposta sostitutiva (11%) delle imposte sui redditi del nuovo valore accertato.
Modalità di versamento: con il Modello F24 on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato. Codice tributo: 8056.
Articolo 7, Legge 448/2001; articolo 2, Dl 282/2002, conv. con modif. con Legge 27/2003; articolo 11-quaterdecies, Dl 203/2005, conv. con modif. con Legge 248/2005; articolo 1, comma 91, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; Rm 10 aprile 2008, n. 144/E; Dpcm 30 giugno 2008; Dl 97/2008, conv. con modif. con Legge 129/2008; articolo 2, commi 229-230, Legge 191/2009; articolo 1, comma 473, Legge 228/2012; articolo 1, comma 156, Legge 147/2013; articolo 1, commi 626 e 627, Legge 190/2014; articolo 1, commi 887-888, Legge 208/2015; articolo 1, commi 554-555, Legge 232/2016; articolo 1, commi 568-569, Legge 205/2017; articolo 1, commi 1053-1054, Legge 145/2018; articolo 1, commi 693 e 694, Legge 160/2019; articolo 1, comma 1122, Legge 178/2020; Cm 22 gennaio 2021, n. 1/E
Rivalutazione delle partecipazioni, versamento dell’imposta sostitutiva
Per i soggetti che si sono avvalsi dell’agevolazione prevista dall’articolo 5, Legge 448/2001, che permette la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati detenute alla data dell’1 gennaio 2021, scade oggi il termine per versare rispettivamente la terza rata dell’imposta sostitutiva (11%) delle imposte sui redditi. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.
Modalità di versamento: con il Modello F24 on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato. Codice tributo: 8055.
Articolo 5, Legge 28 dicembre 2001, n. 448; articolo 2, Dl 282/2002, conv. con modif. con Legge 27/2003; articolo 11-quaterdecies, Dl 203/2005, conv. con modif. con Legge 248/2005; articolo 1, comma 91, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; Rm 10 aprile 2008, n. 144/E; Dpcm 30 giugno 2008; articolo 2, commi 229-230, Legge 23 dicembre 2009, n. 191; articolo 1, comma 473, Legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 1, comma 156, Legge 147/2013; articolo 1, commi 626 e 627, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 1, commi 887-888, Legge 208/2015; articolo 1, commi 554-555, Legge 232/2016; articolo 1, commi 568-569, Legge 205/2017; articolo 1, commi 1053-1054, Legge 145/2018; articolo 1, commi 693 e 694, Legge 160/2019; articolo 1, comma 1122, Legge 178/2020; Cm 22 gennaio 2021, n. 1/E
Imposta comunale sulla pubblicità, versamento rateale
I contribuenti tenuti al versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (nei Comuni ove essa non sia stata sostituita dal canone per l’installazione di mezzi pubblicitari) in misura superiore a 1.549,37 euro e che hanno optato per il pagamento in rate trimestrali anticipate, versano entro oggi la terza rata trimestrale anticipata per il 2023.
N.B.: i Comuni possono, con apposito regolamento, optare per l’istituzione di un canone in base a tariffa per l’installazione di mezzi pubblicitari in alternativa all’imposta comunale sulla pubblicità ai sensi degli articoli 52 e 62, Dlgs 446/1997.
Modalità di versamento: il versamento va effettuato:
› su conto corrente postale intestato al Comune;
› al concessionario incaricato dal Comune;
› direttamente presso le Tesorerie comunali.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articolo 8, commi 3, e 9, comma 4, Dlgs 15 novembre 1993, n. 507; articolo 52 e 62, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446
Imu, presentazione della dichiarazione
Per i proprietari di beni immobili e i titolari di diritti reali di godimento su beni immobili scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Imu per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dall’1 gennaio 2021.
Modalità: consegna o spedizione al Comune dove sono situati gli immobili; trasmissione in via telematica tramite Pec.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 10, Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504; articolo 9, Dlgs 23/2011; Dl 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. con Legge 44/2012; articolo 13, Dl 201/2011, conv. con modif. con Legge 214/2011; Cm 18 maggio 2012, n. 3/DF; Dm 30 ottobre 2012; articolo 10, Dl 35/2013; Cm 29 aprile 2013, n. 1/DF; articolo 1, comma 687, Legge 147/2013; Dm 26 giugno 2014; Dm 4 agosto 2014; Risoluzione Dipartimento Finanze 25 marzo 2015, n. 3/D; Risoluzione Mef 16.6.2017, n. 3/DF; Risoluzione Mef 21.6.2017, n. 4/DF; articolo 1, commi da 738 a 783, Legge 160/2019; articoli 177, Dl 34/2020 e 78, Dl 104/2020; articoli 9, 9-bis e 9-ter, Dl 137/2020; Circolare Mef 18 marzo 2020, n. 1/DF; Dm Mef 4 maggio 2023
Ires acconti d’imposta, versamento
Per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l’anno solare per i quali giugno 2023 è l’undicesimo mese dell’esercizio sociale, scade oggi il termine per versare la seconda o unica rata di acconto Ires e la seconda o unica rata di acconto Irap. L’acconto Ires (e quello Irap) è pari al 100%.
Modalità di versamento: con il modello F24 on-line. Codici tributo: Ires 2002; Irap 3813.
FREQUENZA: ANNUALE
Legge 23 marzo 1977, n. 97; articoli 30 e 37, Dlgs 446/1997; articolo 15-bis, Dl 81/2007, conv. con modif. con Legge 127/2007; articolo 11, Dl 28 giugno 2013, n. 76; articolo 15, comma 4, Dl 102/2013, conv. con modif. dalla Legge 124/2013; Dm 30 novembre 2013
Dichiarazione Iva Ioss mensile e liquidazione
Per i soggetti aderenti al regime opzionale Ioss (il regime Ioss interessa anche i marketplace), scade oggi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l’indicazione, per ogni Stato membro l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).Entro oggi va effettuato il versamento dell’Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.
Modalità: la trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 40-41, Dl 331/1993; articolo 2 della direttiva UE 2017/2455; direttiva 2010/24/UE del Consiglio; regolamento UE n. 904/2010; articolo 74-sexies, Dpr 633/1972, come modificato dal Dlgs 83/2021
Enti non commerciali e agricoltori esonerati, acquisti intracomunitari
Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all’articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.
Modalità: la dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all’agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972; articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972; articolo 49, Dl 30 agosto 1993, n. 331, conv. con Legge 29 ottobre 1993, n. 427; Dm 9 dicembre 1997; Dm 17 dicembre 1998; Cm 6 settembre 2000, n. 136/E; Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18; provvedimento agenzia Entrate 16 aprile 2010; provvedimento agenzia Entrate 25 agosto 2015, n. 110450
Iva operazioni di sedi secondarie, adempimenti
Scade oggi il termine per effettuare la fatturazione, la registrazione e l’annotazione dei corrispettivi e la registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni compiute nel mese di maggio 2023 mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente.
Nota: procedura per le operazioni effettuate dalle imprese fuori dalla loro sede tramite dipendenti, ausiliari o intermediari.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 73, comma 1, lettera a), Dpr 26 ottobre 1972, n. 633; Dm 18 novembre 1976, modificato dal Dm 6 giugno 1979
Iva scambi intracomunitari, annotazione fatture
Scade oggi il termine per effettuare l’annotazione delle fatture inerenti ad acquisti intracomunitari, ricevute nel mese di giugno 2023. L’annotazione può essere effettuata anche successivamente, purché entro il 15 del mese successivo di ricevimento delle fatture stesse ma con riferimento al mese di ricezione del documento.
Modalità: l’annotazione delle fatture va effettuata nei registri Iva delle vendite (fatture emesse) e degli acquisti (fatture ricevute).
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 38, comma 2 e 3, lettera b), 46, comma 1, e 47, Dl 30 agosto 1993, n. 331, conv. con Legge 29 ottobre 1993, n. 427
Iva scambi intracomunitari: autofatture e fatture integrative
Scade oggi il termine per la verifica del mancato ricevimento di fattura per operazioni di acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile. L’autofattura per regolarizzare l’operazione va emessa entro il giorno 15 del mese successivo, ma l’annotazione deve essere riferita al mese precedente. Entro il medesimo giorno 15 del mese successivo alla registrazione – avvenuta in giugno – va emessa una autofattura per regolarizzare una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, annotando – comunque – la stessa nel mese di giugno.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 46, comma 5, e Articolo 47, comma 1, Dl 30 agosto 1993, n. 331, conv. con Legge 29 ottobre 1993, n. 427
Prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe) e immobili situati all’estero (Ivie)
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta patrimoniale a saldo 2022 e in acconto 2023 sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato nella misura del 2 mille del valore dei prodotti finanziari (Ivafe). Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è fissata nella misura di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero (non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti è inferiore a 5.000 euro).Inoltre, per i proprietari di immobili all’estero o titolari di altro diritto reale sugli stessi (Ivie), scade oggi il termine per il versamento dell’imposta patrimoniale a saldo 2022 e in acconto 2023 sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, nella misura dello 0,76% (0,4% per immobili all’estero adibiti ad abitazione principale) del valore degli immobili stessi.
Modalità di versamento: con il Modello F24:
› on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
› mediante l’home banking.
Codici tributo: 4043 – Ivafe (saldo); 4047 – Ivafe (acconto); persone fisiche: 4041 – Ivie (saldo); 4044 – Ivie (acconto); società fiduciarie: 4042 – Ivie (saldo); 4046 – Ivie (acconto).
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 19, commi 17-22, Dl 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. con Legge 22 dicembre 2011, n. 214; provvedimento agenzia Entrate 5 giugno 2012; Cm 2 luglio 2012, n. 28/E; Rm 19 aprile 2013, n. 27/E; Cm 3 maggio 2013, n. 12/E; Cm 9 maggio 2013, n. 13/E; articolo 1, comma 582, Legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 9, Legge 30 ottobre 2014, n. 161
Cedolare secca sugli affitti, imposta sostitutiva
Per i locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate che hanno optato per il regime fiscale della cd. «cedolare secca», scade oggi il termine per il versamento del saldo 2022 e della prima rata diacconto 2023 dell’imposta sostitutiva nella misura del 40%, senza alcuna maggiorazione.La prima rata di acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente, con l’applicazione degli interessi, secondo le disposizioni Irpef.
N.B.: il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l’importo della cedolare è superiore a 257,52 euro. Inoltre, l’articolo 1, comma 1127, 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha innalzato al 100% la misura dell’acconto della cedolare secca (rispetto all’attuale 95%), ma solo a decorrere dal 2021.
Modalità di versamento: con il Modello F24:
› on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
› mediante l’home banking.
Codice tributo: 1842 – Saldo; 1840 – Acconto prima rata.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 3, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23; provvedimento agenzia entrate 7 aprile 2011; Dpcm 12 maggio 2011; Cm 1 giugno 2011, n. 26/E; Cm 4 giugno 2012, n. 20/E; Cm 20 dicembre 2012, n. 47/E; Cm 8 aprile 2016, n. 12/E; articolo 1, comma 1127, 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 6, Legge 160/2019
Intermediari finanziari, comunicazione dei dati
Per gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, comma 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 605 scade oggi il termine per la comunicazione in via telematica all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di maggio 2023.
Modalità: i soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fisconline) o un intermediario abilitato.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 7, comma 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 605; provvedimento agenzia Entrate 19 gennaio 2007; Cm 4 aprile 2007, n. 18/E; provvedimento agenzia Entrate 29 febbraio 2008
Inps, denuncia Uniemens individuale
Per i datori di lavoro, scade oggi il termine per effettuare la trasmissione telematica della denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori dipendenti, e per co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo oltre 5.000 euro (mese di maggio 2023).
Modalità di presentazione: invio telematico del modello Uniemens.
FREQUENZA: MENSILE
Messaggio Inps 25 maggio 2009, n. 11903; Messaggio Inps 25 novembre 2009, n. 27172; Messaggio Inps 5 febbraio 2010, n. 3872; Messaggio Inps 3 marzo 2010, n. 6323; Messaggio Inps 22 gennaio 2019, n. 279; Circolare Inps 12 marzo 2020, n. 37
Inps enti pubblici, denuncia «Dam»
Per gli enti pubblici, scade oggi il termine per l’invio telematico dei dati relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di maggio 2023 con la Dichiarazione analitica mensile (DAM).
Modalità: invio telematico della denuncia «DAM2» integrata nel flusso Uniemens (ramoListePosPA).
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 44, comma 9, Legge 326/2003; circolare Inps 7 agosto 2012, n. 105
Registrazione dei contratti di locazione
Per i titolari di contratti di locazione ed affitto riguardanti immobili, scade oggi il termine per effettuare il versamento relativo a:
• cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dall’1 giugno 2023;
• annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire dall’1 giugno 2023.
È stato approvato il modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il modello RLI è possibile esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca. Il modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell’agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili. Il provvedimento agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il nuovo Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L’Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.
Modalità di versamento: con il modello F24 Elide, per i titolari di partita Iva, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.
Articolo 5, comma 1, Tariffa, Allegato A, Parte I, e articolo 17, comma 1, Dpr 131/1986; articolo 21, comma 18-20, Legge 449/1997; Cm 16 gennaio 1998, n. 12/E; articolo 21, Dm 31 luglio 1998; articolo 68, Legge 342/2000; Cm 7 gennaio 2002, n. 3/E; Rm 20 febbraio 2002, n. 52/E; provvedimento agenzia Entrate 14 settembre 2006; articolo 19, comma 15, Dl 78/2010, conv. con Legge 122/2010; provvedimento agenzia Entrate 25 giugno 2010; articolo 3, Dlgs 23/2011; provvedimento agenzia Entrate 7 aprile 2011; provvedimento agenzia Entrate 31 luglio 2013; provvedimento agenzia Entrate 10 gennaio 2014; Rm 24 gennaio 2014, n. 14/E; provvedimento agenzia Entrate 17 febbraio 2016; provvedimento agenzia Entrate 15 giugno 2017; provvedimento agenzia Entrate 19 marzo 2019
Imposta sulle assicurazioni, versamento mensile
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese precedente (maggio 2023), nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente (aprile 2023).
Modalità di versamento: versamento in via telematica con il modello F24 – accise.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 9, Legge 1216/1961, modif. dall’articolo 5, Dl 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Dm 17 dicembre 1998; Dm 15 luglio 2010; Rm 22 ottobre 2010, n. 109/E; articolo 17, comma 3, Dlgs 68/2011; provvedimento agenzia Entrate 29 dicembre 2011; provvedimento agenzia Entrate 30 aprile 2013
Diritto camerale, versamento
Per le società e le imprese non soggette agli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile 2023 iscritte nel Registro delle imprese all’1 gennaio 2023, scade oggi il termine per effettuare il versamento, senza maggiorazioni, del diritto annuale dovuto per il 2023 ad ogni singola Camera di Commercio.
Modalità di versamento: con Modello F24 telematico a favore dalla Camera di Commercio competente in relazione alla Provincia in cui ha sede l’impresa all’1 gennaio 2023 (o alla data di iscrizione, se successiva). Codice tributo: 3850.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 18, Legge 580/1993; articolo 16, comma 2, Dlgs 96/2001; Rm 23 maggio 2003, n. 115/E; Cm Sviluppo economico 5 dicembre 2013, n. 0201237; articolo 28, comma 1, Dl 90/2014, conv. con modif. con Legge 114/2014; Cm Ministero Sviluppo economico 15 novembre 2016, n. 359584; Dm 22 maggio 2017; Nota Ministero Sviluppo economico16 gennaio 2018, n. 26505; Dm Sviluppo economico 2 marzo 2018; Dm Sviluppo economico 12 marzo 2020
Inps (ex Enpals), denuncia contributiva mensile unificata
Scade oggi il termine per effettuare la presentazione in via telematica della denuncia contributiva mensile unificata relativa ai contributi dovuti per il periodo di paga scaduto nel mese di maggio 2023.
Modalità: presentazione della denuncia on-line.
FREQUENZA: MENSILE
Legge 14 giugno 1973, n. 366; Legge 23 marzo 1981, n. 91; Dpr 24 novembre 2003 n. 357; articolo 1, comma 188, Legge 296/2006; Dl 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. con Legge 27 dicembre 2011, n. 214; Circolare Inps 18 marzo 2013, n. 41; Circolare Inps 3 dicembre 2014, n. 154
Web tax, presentazione della dichiarazione
Per le imprese di rilevanti dimensioni (almeno 750 milioni di fatturato) con non meno di 5,5 milioni euro di ricavi registrati nel territorio italiano scade oggi il termine per inviare, in via telematica, la dichiarazione contenente i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali erogati in Italia percepiti nel 2022. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al soggetto interessato un esemplare del modello trasmesso e copia della comunicazione dell’agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.I ricavi derivanti da servizi digitali assoggettati ad imposta sono (articolo 1, comma 37, legge 145/2018) quelli derivanti da attività di:
a) veicolazione su una interfaccia digitale (sito internet, aggregatore di contenuti) di pubblicità mirata agli utenti;
b) messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale (social network, forum, servizi di messaggistica istantanea) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Modalità: la dichiarazione va presentata in via telematica, direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati.Il modello DST (Digital Services Tax) è stato approvato con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 25 gennaio 2021, n. 22879.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 1, commi da 35 a 50, legge 145/2018 come riformulato dall’articolo 1, comma 678, Legge 160/2019; articolo 2, Dl 15 gennaio 2021, n. 3; Provvedimenti agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021, n. 13185; Provvedimenti agenzia delle Entrate 25 gennaio 2021, n. 22879; comunicato stampa Mef 9 marzo 2021, n. 46; Cm 23 marzo 2021, n. 3/ELe scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell’articolo 18, Dlgs. 241/1997 e dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.
Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell’articolo 18, Dlgs 241/1997 e dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.
Fonte: Il Sole 24 ORE