Credito d’imposta per le attività agricole del terzo trimestre 2022 prorogato al 30 settembre 2023. Lo prevede un emendamento approvato per la conversione in legge del Dl 51/2023. Resta fermo, invece, al prossimo 30 giugno il termine per l’utilizzo del credito maturato nel quarto trimestre.
Il credito di imposta in esame è quello che spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in misura pari al 20% delle spese sostenute per gli acquisti di carburante da destinare alla trazione dei mezzi per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Non si tratta della prima proroga per questa misura. Inizialmente, la scadenza era fissata al 31 dicembre 2022; successivamente, la legge 197/2022 ha definito le specifiche regole di utilizzo del credito del terzo trimestre e ha previsto, quale scadenza, il termine del 31 marzo 2023. La legge di conversione del Dl 198/2022 (decreto Milleproroghe) ha poi previsto un ulteriore differimento del termine al 30 giugno 2023; infine, nel testo del Dl 51/2023 viene ora prevista l’aggiunta dell’articolo 8-bis che modifica l’articolo 7 del Dl 115/2022 sostituendo il termine del 30 giugno 2023 con quello del 30 settembre prossimo.
Il credito, oltre che in compensazione orizzontale, può essere anche ceduto a terzi, per intero e, in questo caso, l’acquirente deve usarlo entro lo stesso termine del 30 settembre. Ad oggi, il termine per effettuare la cessione del credito del terzo trimestre è fissata al 21 giugno ma sarà presumibilmente differita tenendo conto dell’attuale proroga.
La proroga non viene estesa, invece, al credito di imposta del quarto trimestre (disciplinato dall’articolo 2 del Dl 144/2022) per il quale l’utilizzo va quindi concluso entro il 30 giugno e l’eventuale cessione a terzi, entro il 21 giugno.
Si ricorda, infine, che con la risoluzione 27/E/2023 l’agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento utile per coloro che, entro il 16 marzo scorso non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione del credito con le modalità disciplinate dai provvedimenti 44905 del 16 febbraio 2023 e 56785 del 1° marzo 2023.
La risoluzione ammette l’utilizzo dell’istituto della «remissione in bonis» che consente di sanare l’omesso invio e salvare, quindi, il credito pagando una sanzione di 250 euro. Per beneficiarne è necessario, tuttavia, che sussistano i requisiti sostanziali per beneficiare del bonus, che la violazione non sia contestata e che il modello sia inviato prima dell’utilizzo del credito ed entro la scadenza per l’utilizzo.
Fonte: Il Sole 24 ORE