Per i crediti energia e gas dimenticati, spazio alla remissione in bonis fino al 30 settembre. L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27/E diffusa il 19 giugno, consente ai contribuenti che hanno crediti inutilizzati che per errore non sono stati comunicati entro il 16 marzo scorso, di inviare una nuova dichiarazione, salvando la possibilità di compensazione.
La risoluzione 27/E affronta il problema, più volte sollevato dal Sole 24 Ore, delle imprese che hanno omesso o non correttamente compilato la comunicazione dei crediti energia e gas del terzo e quarto trimestre 2022, scaduta il 16 marzo. Il Dl 176/2022 ha infatti imposto alle imprese di comunicare all’agenzia delle Entrate i crediti maturati nel 2022 il cui importo era ancora compensabile nell’anno successivo. Si trattava in particolare dei crediti maturati sugli acquisti del terzo e del quarto trimestre 2022, il cui termine di compensazione scadrà il prossimo 30 settembre. La mancata comunicazione costituiva ipotesi di decadenza del diritto di compensazione dell’importo residuo. Il Provvedimento che ha approvato il modello di comunicazione ha precisato che la stessa non era necessaria laddove, alla data del 16 marzo, l’impresa avesse integralmente utilizzato i crediti.
Diversi contribuenti hanno, per mera dimenticanza, omesso la comunicazione, oppure hanno commesso un errore di compilazione consistente nel comunicare non già il credito maturato, ma l’importo residuo dopo le compensazioni dei primi due mesi.
In questi casi ci si è chiesti se fosse possibile attivare la cosiddetta remissione in bonis di cui all’articolo 2 del Dl 16/2012.
La risoluzione 27/E/2023 conferma quest’ultima possibilità, ritenendo che la comunicazione non rappresenti un elemento costitutivo dei crediti, ma un mero adempimento formale che rientra tra i casi regolati dalla norma sopra richiamata. Le imprese interessate, in presenza di crediti spettanti non comunicati (o comunicati per importi inferiori a quelli effettivi), potranno ora avvalersi della remissione, versando la sanzione prevista ed inviando la comunicazione al più tardi entro il prossimo 30 settembre (termine ultimo per la compensazione). Non è di ostacolo a questa correzione il fatto che il contribuente si sia già visto scartare un F24, a seguito della omessa comunicazione; la remissione è invece preclusa dalla intervenuta constatazione della violazione.
La risoluzione preannuncia infine la riapertura, già dai prossimi giorni, del canale telematico richiesto per inviare le comunicazioni da parte di chi intende avvalersi della remissione in bonis.
Fonte: Il Sole 24 ORE