La domanda
Una holding, le cui partecipazioni attengono a società commerciali e industriali, sulla base del progetto di bilancio 2022 che verrà approvato il 30 giugno 2023, supera il test di cui all’articolo 162-bis del Tuir (Dpr 917/1986) rientrando nella fattispecie di società di partecipazione non finanziaria. Nella risposta all’interpello 40/2021 dell’agenzia delle Entrate si legge che la valutazione del superamento del test deve essere effettuata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai dati del bilancio dell’esercizio chiuso per il quale si presenta la dichiarazione stessa (bilancio 2022 – modello Redditi Sc 2023). Tale concetto sembra ribadito anche successivamente, nella risposta agli interpelli 266 e 365 del 2021. Si chiede allora quale sia il “dies a quo” per inviare le comunicazioni all’Anagrafe tributaria – sia mensili che annuali – nel caso di superamento del test ex articolo 162-bis del Tuir nel bilancio anno 2022 che si approverà il 30 giugno 2023 ed entro quali termini le stesse devono essere inviate all’Anagrafe tributaria.
Il termine per l’invio della comunicazione annuale è stato modificato dal provvedimento 176227/2022, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023. La comunicazione annualmente deve essere effettuata entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, mentre le comunicazioni relative a ciascun mese devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Ai fini dei suddetti termini il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
Venendo al “dies a quo” per inviare le comunicazioni si deve fare riferimento all’approvazione del bilancio. Al riguardo si veda anche quanto indicato da Assonime nella circolare 16/E/2019 che si riporta di seguito con riferimento all’annualità 2018 ma i cui chiarimenti sono tuttora validi: «quest’ultima interpretazione ha trovato conferma in una recente risposta resa dall’agenzia delle Entrate ad Assoholding. Nel suddetto pronunciamento, infatti, l’Agenzia ha chiarito che la prima scadenza utile per la comunicazione mensile all’anagrafe tributaria in esame è l’ultimo giorno del mese seguente all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.
Questa impostazione ha il pregio di avvicinare la decorrenza degli obblighi comunicativi de quibus (mese successivo all’approvazione del bilancio di esercizio al 21 dicembre 2018) a quella prevista per l’applicazione della nuova disciplina introdotta dall’articolo 162-bis del Tuir ai fini Ires e Irap (disciplina, come detto, i cui effetti sostanziali decorrono appunto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e trovano applicazione nelle dichiarazioni 2019). Per i soggetti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare e che, quindi, approvano il bilancio entro il 30 aprile 2019, il primo adempimento verso l’Anagrafe tributaria avrebbe dovuto essere effettuato entro il 31 maggio 2019».
Fonte: Il Sole 24 ORE