Con l’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per la comunicazione dei titolari effettivi delle società di capitali e altri enti dotati di personalità giuridica, ha avuto inizio l’iter per addivenire alla iscrizione nel Registro delle imprese.
In attesa dei provvedimenti attuativi ancora mancanti, appare opportuno fare chiarezza per le società cooperative per le quali non trovano applicazione le regole generali previste per gli altri tipi societari.
Trattandosi, infatti di società, solitamente, a capitale diffuso ma, soprattutto, caratterizzate dal diritto di voto capitario (articolo 2538, comma 1, del Codice Civile) che prescinde dalla entità della partecipazione al capitale, come precisato anche dal Consiglio nazionale del notariato (si veda Commissione Antiriciclaggio – Studio 1_2023B), hanno regime autonomo e diverso da quello delle società di persone e di capitali che rende problematica l’individuazione della ratio normativa.
In buona sostanza, infatti, non appaiono applicabili le condizioni sulla base delle quali è individuato il responsabile effettivo delle società di capitali per le quali il riferimento è alla titolarità minima del 25% del capitale ovvero, in alternativa, al soggetto cui è attribuibile il controllo della società intendendo per tale il titolare di diritti che consentono l’esercizio di una influenza dominante.
Secondo il Notariato, quindi, non trattandosi di società di capitali, per le cooperative dovrà farsi riferimento, in primo luogo, all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 231/2007 (cosiddetto decreto Antiriciclaggio) secondo il quale assume rilievo il controllo dei voti maggioritario o tale da influenzare le decisioni ovvero la presenza di vincoli contrattuali tali da esercitare una influenza dominante e, ove tali criteri non siano verificati, dovrà farsi riferimento al comma 5 e, quindi, al soggetto dotato dei poteri di rappresentanza o di amministrazione.
Ne consegue che nelle società cooperative, non essendo possibile procedere alla individuazione del titolare effettivo sulla base di parametri oggettivi, la qualifica non potrà che venire attribuita alla persona titolare dei poteri di amministrazione e direzione della società e, pertanto, al presidente della stessa.
Ricordiamo, infine, il possibile caso particolare dei soci finanziatori, categoria alla quale possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di un terzo in ciascuna assemblea (articolo 2526 del Codice Civile), superando, quindi il limite del 25% che, ove attribuiti all’eventuale unico finanziatore iscritto, dovrebbe anch’esso venire considerato titolare effettivo.
Fonte: Il Sole 24 ORE