Crediti d’imposta carburante per le attività agricole in scadenza. Il prossimo 21 giugno è l’ultimo giorno per cedere i crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre 2022 mentre il 30 giugno è l’ultimo giorno in cui possono essere utilizzati.
I crediti sono quelli previsti dall’articolo 7 del Dl 115/2022 (terzo trimestre) e dall’articolo 2 del Dl 144/2022 (quarto trimestre). In entrambi i casi, sono riconosciuti in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante.
Doppia modalità di utilizzo
Per entrambi i crediti sono previste due modalità di utilizzo. La prima è l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, con il codice tributo «6972» o «6987» a seconda che si tratti di spese sostenute nel terzo o nel quarto trimestre 2022. In alternativa è possibile cedere i crediti a terzi. Sul punto occorre anzitutto ricordare che la cessione può avvenire nei confronti di un terzo qualsiasi, con possibilità di due ulteriori cessioni ma solo se i destinatari sono soggetti «qualificati», come banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Altro aspetto importante è ricordare che la cessione deve essere fatta solo per intero; l’utilizzo in compensazione, anche solo di una parte del credito, preclude la possibilità di effettuare la cessione.
Il termine da rispettare
La cessione deve essere perfezionata entro il prossimo 21 giugno trasmettendo, mediante i canali telematici delle Entrate, l’apposito modello che deve recare l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
I cessionari del credito dovranno, quindi, accettare il credito e utilizzarlo entro il 30 giugno, tramite F24 oppure cederlo ulteriormente per intero. Si ricorda che i codici per l’utilizzo del credito da parte di soggetti cessionari non sono uguali a quelli che avrebbe utilizzato il cedente ma variano; i codici da usare sono il «7732» per i crediti del terzo trimestre e il «7737» per i crediti del quarto trimestre.
Se le regole di utilizzano coincidono per entrambi i crediti, lo stesso non vale per l’ambito di applicazione.
Il credito del terzo trimestre spetta alle imprese esercenti attività agricole e della pesca e per gli acquisti di carburante da utilizzare per la trazione dei mezzi agricoli. Il credito del quarto trimestre spetta per le imprese agricole, della pesca e per le imprese agromeccaniche (che, nel terzo trimestre non erano esplicitamente menzionate) e per le spese sostenute, oltre che per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, anche per quello acquistato ed utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
L’avvenuta comunicazione
Questi crediti di imposta possono essere legittimamente utilizzati solo se, entro lo scorso 16 marzo è stato presentato l’apposito modello approvato con i provvedimenti 44905/2023 e 56785/2023. Con il modello doveva essere indicato l’ammontare del credito di imposta maturato nel terzo e nel quarto trimestre 2022 non ancora utilizzato alla data del 16 marzo; la mancata trasmissione del modello o, l’utilizzo in compensazione di un credito superiore a quello comunicato determina, rispettivamente, la decadenza del diritto di fruizione del credito residuo o lo scarto del modello F24.
Fonte: Il Sole 24 ORE