La domanda
Devo sostituire i serramenti che danno l’accesso al giardino privato e ai balconi al primo piano. Poiché sono in età avanzata, e anche se non ne avrei bisogno, ho comunque richiesto al fornitore di fare un’installazione che rispetti le norme circa l’abbattimento delle barriere architettoniche. Oltre alla soglia ribassata che cosa deve rispettare il nuovo serramento? Posso operare la detrazione del 75% in cinque anni anche se al momento non ho problemi di mobilità? Per l’asseverazione che dovrò presentare al Caf c’è qualche adempimento particolare?
Le agevolazioni fiscali per la rimozione delle barriere architettoniche si applicano a prescindere dalle condizioni di portatore di handicap del committente ma a condizione che si rispettino i requisiti tecnici previsti dalla legge (Dm 236/1989 e Dpr 503/1996). In particolare, la detrazione del 75% per le spese sostenute anche per la sostituzione degli infissi (articolo 119-ter del Dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020) si applica se gli stessi rispettano i requisiti tecnici previsti dal Dm 236/1989. In particolare, l’articolo 4 del Dm 236/1989 prevede, per gli infissi, che le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno. Inoltre, l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm. Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l’avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l’intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a 8 kg. In presenza di tali requisiti, rilevabili dalla certificazione del prodotto e attestabili anche dal venditore/installatore (da consegnare eventualmente anche al Caf), la detrazione del 75% delle spese in 5 anni, con possibilità di sconto in fattura e cessione del credito sino al 2025, si applica senza problemi. In assenza di tali requisiti si rende, comunque, applicabile la detrazione del 50% di un importo massimo di 96.000 euro come intervento di manutenzione straordinaria di edificio residenziale (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, di bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
Fonte: Il Sole 24 ORE