La domanda di adesione e il versamento integrale per la sanatoria sul bonus ricerca e sviluppo estinguono la lite con il fisco. Di conseguenza il giudice può dichiarare la cessata materia del contendere. È quanto emerge dalla sentenza 202/2/2023 della Cgt Ancona (presidente e relatore Fantini), che risulta tra le prime applicazioni di merito sugli effetti del riversamento.
La vicenda nasce da un avviso di accertamento con cui veniva contestato l’utilizzo in compensazione avvenuto nel 2017 di un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. La società ha presentato ricorso contro la rettifica, sottolineando di aver realizzato un progetto innovativo finalizzato a creare un mercato on line con propri parametri e destinato al cliente finale. Ad avviso della ricorrente, la caratteristica essenziale dell’investimento risiede nella creazione e di un modello predittivo delle intenzioni dell’imprenditore potenziale acquirente, così da raccogliere tutte le informazioni personali, operative e commerciali disponibili. Inoltre, secondo la contribuente, la contestazione doveva essere ricondotta nell’alveo di un credito esistente ma non spettante e non in quella di un credito inesistente, con un conseguente impatto sulle sanzioni applicabili.
A detta dell’ufficio delle Entrate, invece, «l’investimento non poteva essere classificato tra le attività di ricerca e sviluppo nell’accezione prevista dalla disciplina agevolativa trattandosi per lo più di attività innovative per la specifica azienda ma non per il mercato di riferimento dove le soluzioni e tecnologie dell’investimento sono già esistenti nel settore». E, sulla “connotazione” del credito, l’ufficio ha ribadito che «sussistono entrambe le condizioni previste dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/97 in quanto il contribuente non ha mai maturato il diritto al credito d’imposta e inoltre è esclusa, nella fattispecie, la possibilità di riscontrare l’inesistenza del credito mediante procedimenti di controllo formale».
La società contribuente, però, decide di aderire al riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo, che è stato introdotto dal decreto fiscale collegato alla manovra 2022 (Dl 146/2021, articolo 5, commi da 7 a 12). La sanatoria consente la restituzione senza sanzioni e interessi del credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Dopo le modifiche intervenute alla fine dello scorso anno, i termini della sanatoria sono stati estesi rispetto alla formulazione originaria: la domanda telematica di adesione si può, infatti, presentare entro il 30 novembre 2023 mentre il riversamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023 o in tre rate di cui la prima in scadenza sempre il 16 dicembre 2023 e le due successive rispettivamente entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025.
Nel caso esaminato dalla Ctp Ancona, la società ha presentato la domanda di accesso alla definizione agevolata e ha proceduto al riversamento complessivo del credito utilizzato in compensazione in due annualità. I giudici ricordano che è la stessa normativa a prevedere che il riversamento «si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto». E, a loro avviso, l’«accesso alla definizione agevolata non prevede, una volta accertato l’avvenuto riversamento del credito d’imposta, attraverso la documentazione contabile prodotta dal ricorrente e in assenza di contestazioni da parte dell’agenzia delle Entrate, ulteriori procedure prima che venga dichiarata l’estinzione del processo tributario». Pertanto, per la Cgt Ancona, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Fonte: Il Sole 24 ORE