La franchigia del 5% con cui abbattere la base imponibile da assoggettare a flat tax va calcolata sul reddito più elevato del triennio. La quota di reddito assoggettata alla tassa piatta va esclusa dalla base di calcolo per le determinare le aliquote progressive Irpef. La circolare in bozza delle Entrate chiarisce le regole operative per determinare il reddito da assoggettare alla flat tax.
Il comma 55 della legge 197/2022 prevede l’applicazione della tassa piatta su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% «di quest’ultimo ammontare». Tale ultima locuzione aveva suscitato qualche dubbio; non era chiaro, infatti, se l’espressione dovesse essere riferita al maggiore dei redditi del triennio o alla differenza tra il reddito 2023 e il maggiore dei redditi del triennio, sebbene quest’ultima fosse l’interpretazione ritenuta corretta considerato anche che la relazione illustrativa alla legge di Bilancio, la quale affermava che la tassa piatta si applica alle variazioni di reddito «superiori al 5%». Ora l’agenzia delle Entrate conferma questa interpretazione.
La base imponibile non può in ogni caso essere superiore a 40.000 euro; pertanto, qualora superiore, la flat tax si applica comunque su questo ammontare.
L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo ed è soggetta alla tassazione progressiva ai fini Irpef, senza tener conto del reddito assoggettato alla flat tax. Infatti, come previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera a) del Tuir, sono esclusi dalla base imponibile Irpef i redditi soggetti a imposta sostitutiva.
Quindi, ad esempio, ipotizzando che un contribuente consegue un reddito di 100.000 nel 2023 e che il reddito più elevato del triennio sia pari ad 80.000, l’imposta sostitutiva del 15% si applicherà alla base imponibile di 16.000 euro (100.000 – 80.000 – (5% di 80.000) mentre sulla restante quota di 84.000 dovrà essere assolta l’Irpef (e le addizionali) con le regole ordinarie.
Infine, una precisazione anche per quanto riguarda le imprese familiari: l’incremento di reddito deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023, comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge, rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente; l’imposta sostitutiva trova però applicazione con esclusivo riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore.
Fonte: Il Sole 24 ORE