Le branch devono tenere il libro cespiti ammortizzabili, ma possono usufruire della semplificazione prevista dall’articolo 12 del Dpr 435/2001 in applicazione della policy aziendale che nel caso dell’interpello prevede che i beni strumentali di valore inferiore a 2mila dollari siano contabilizzati direttamente a conto economico, senza attuare un processo di ammortamento civilistico. Inoltre, per tali beni, la deducibilità Ires avverrà ai sensi dell’articolo 102 del Tuir in base ai coefficienti previsti dal Dm 31 dicembre 1988, mentre ai fini Irap il costo concorre alla formazione della base imponibile nella medesima misura in cui transita in voci rilevanti del conto economico. Il chiarimento è da salutare con favore.
Con l’interpello n. 956-391/2023 (non ancora pubblicato), composto dai cinque quesiti proposti da una branch italiana di una società olandese, l’Amministrazione finanziaria prende posizione in merito alla deducibilità ai fini Ires e Irap dei costi relativi a cespiti di valore inferiore a 2mila dollari (quindi superiore all’attuale limite di 516,46 euro ormai immutato da molto tempo e si auspica oggetto di ripensamento al rialzo nella delega fiscale) che, per scelta contabile aziendale, vengono “spesati” a conto economico.
Andiamo con ordine. Sempre più spesso le imprese multinazionali che accentrano servizi amministrativi prevedono policy contabili che possono avere impatti, anche significativi, sulla fiscalità della branch, localizzata in paese diverso da quello dell’headquarter.
Nel caso di specie, al fine di ridurre i costi amministrativi, la policy contabile del gruppo prevede che i beni strumentali di valore inferiore a 2mila dollari siano contabilizzati a conto economico, tramite il libro giornale, senza attuare un processo di ammortamento civilistico basato su vita utile e utilità futura del bene; nessuna registrazione sul libro cespiti, mentre viene redatto uno schema riepilogativo di natura extracontabile al fine di applicare le quote di ammortamento fiscale (articolo 102 Tuir e Dm 31 dicembre 1988). Tale policy aziendale sembra essere aderente alla politica contabile analizzata dall’Oic 11, paragrafo 4, applicando il postulato di bilancio della rilevanza (articolo 2423 Codice civile).
È anche opportuno segnalare che, in merito alla semplificazione posta dall’articolo 12 del Dpr 435/ 2001, l’agenzia delle Entrate riconosce il diritto della branch di dedurre le quote di ammortamento, in via analogica, anche nell’ipotesi in cui il contribuente che abbia istituito il libro cespiti, non vi abbia rilevato alcuni beni ammortizzabili in applicazione di una specifica politica aziendale (si vedano anche le sentenze 7449/2021 e 34174/2022 della Cassazione).
Ovviamente la branch dovrà tenere memoria delle informazioni connesse alla deduzione dei costi al fine di comprovare la correttezza del proprio operato, eventualmente con ulteriore supporto di un foglio elettronico che riepiloghi le informazioni essenziali.
Dopo aver convalidato il superamento del precedente orientamento secondo cui l’omessa o tardiva annotazione nel libro cespiti integrerebbe una violazione sostanziale, l’Amministrazione Finanziaria conferma come nel caso di specie, con la registrazione del costo nel libro giornale si realizzi la “previa imputazione”, potendo conseguentemente procedersi alla deduzione del costo beni ai fini Ires – in base ai coefficienti previsti dal Dm 31 dicembre 1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio) – dal momento della loro entrata in funzione.
È evidente, dunque, come all’imputazione integrale del costo a conto economico nell’esercizio di acquisizione del bene di valore superiore a 516,46 euro (nel caso di specie, fino a 2mila dollari), debba conseguire una variazione in aumento che esprima la differenza rispetto al 50% del coefficiente tabellare (se entrato in funzione in tale periodo d’imposta) e corrispondenti variazioni in diminuzione del reddito negli anni successivi.
Ai fini Irap, infine, l’agenzia delle Entrate conferma la piena applicazione del principio generale della “presa diretta dal bilancio” e, partendo dal presupposto che il valore della produzione netta includerebbe il valore degli ammortamenti iscritti nel conto economico, conferma la possibilità di far concorrere integralmente il costo dei beni “spesati” nella misura in cui transita in voci rilevanti del conto economico.