Locazione macchinari esente Iva se costituisce prestazione accessoria rispetto alla locazione del capannone. Il tema dell’accessorietà ritorna spesso in questo periodo e questa volta è la Corte di Giustizia europea ad aggiungere un ulteriore tassello.
La sentenza depositata ieri (causa C-516/21), pronunciandosi nello specifico sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 2, lettera c), della direttiva Iva – norma che esclude l’esenzione per le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente – in sostanza si esprime sul concetto di accessorietà, in quanto il problema sollevato nella questione pregiudiziale attiene proprio alla possibilità di non applicare la norma citata nell’ipotesi in cui la locazione delle macchine è accessoria all’operazione principale.
Anticipando le conclusioni, secondo la Corte, nell’ipotesi in cui la locazione di utensili e macchine fissati stabilmente costituisca una prestazione accessoria rispetto alla prestazione di affitto del fabbricato, realizzata nell’ambito di un contratto di affitto concluso tra le stesse parti ed esentata in virtù dell’articolo 135, par. 1, lettera l), della direttiva, e tali prestazioni formano una prestazione economica unica, va il regime di esenzione all’intera operazione.
Il ragionamento che conduce la Corte a decidere è formato da due tappe.
Una prima, che consiste nel valutare se ci si trova dinanzi a una prestazione unica. È tale l’operazione costituita da più elementi forniti dal soggetto passivo al cliente così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica inscindibile.
Una seconda, valutare, all’interno di tale prestazione unica e complessa, qual operazione può definirsi come principale e quale accessoria. Un’operazione è accessoria ad un’altra qualora essa costituisce per la clientela non un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale.
Ebbene, nell’ambito di tale prestazione unitaria, la prestazione accessoria non può che condividere il trattamento Iva previsto per la prestazione principale.
In riferimento al caso di specie, la Corte rimanda al giudice nazionale la valutazione sulla sussistenza (o meno) di un’operazione economica unica nonché sulla natura accessoria della locazione delle macchine rispetto all’immobile, a tal fine ritenendo rilevanti il fatto che il contratto di affitto sia concluso tra le stesse parti sia che il corrispettivo sia unitario. Una volta riconosciuto il suo carattere accessorio, alla locazione degli utensili non può che applicarsi il regime proprio della prestazione principale (l’esenzione) disapplicando quello naturale (l’imponibilità).
Fonte: Il Sole 24 ORE