La domanda
Nel 2021 è stata ricevuta fattura e pagato acconto del 20% per l’acquisto di un autocarro (bene generico); il bene non è stato consegnato entro il 31 dicembre 2022 e pertanto si è perso il diritto al credito d’imposta del 10%. A febbraio 2023 è stata emessa fattura per il valore totale del bene e stornata con nota di accredito, la fattura di acconto del 20% emessa nel 2021. Se il bene verrà consegnato entro il 30 giugno 2023 si avrà diritto al credito imposta 6% o non spetta più alcun credito, vista la nota di accredito emessa a storno dell’acconto 20% del 2021?
L’articolo 1 comma 1051 – 1063 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e “Industria 4.0”.
Ai fini dell’individuazione dell’anno di riferimento e quindi della relativa misura agevolativa da considerare, è necessario individuare il momento di sostenimento delle spese, spese che, se riferibili all’acquisto di beni mobili, come l’autocarro descritto nella domanda, si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione. Fa eccezione la fattispecie rappresentata dal cosiddetto meccanismo “prenotativo”, in base al quale si potrà usufruire del credito previsto per l’anno x anche in caso di consegna del bene nell’anno x+1 purché, entro la fine dell’anno x:
• venga accettato dal venditore l’ordine;
• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Come anticipato dal lettore, il fatto di non aver ricevuto il bene entro la fine del 2022, ha determinato il venir meno del meccanismo “prenotativo” relativo all’anno 2021, e quindi dell’agevolazione prevista per tale anno (pari ad un credito d’imposta del 10%).
Inoltre, il fatto di ricevere il bene nel 2023 ha, quale conseguenza, l’impossibilità di usufruire del credito d’imposta per i beni ordinari relativi al 2022 (pari al 6%), dal momento che a partire dall’esercizio 2023 la misura agevolativa per i beni ordinari è venuta meno. Non pare invero ammissibile l’ipotesi che sembra fare emergere il lettore, ovvero quella di “tenere vivo” il meccanismo della prenotazione per il 2022, avvantaggiandosi così del credito nonostante il bene sia stato consegnato nel 2023. La “prenotazione” effettuata a dicembre 2021 ha perso efficacia a seguito della mancata consegna del bene entro il 31 dicembre 2022 e non può essere trascinata quindi nell’anno successivo.
Infine, qualora sia stato compilato il quadro RU del modello redditi 2022 (relativo al 2021), il lettore dovrà compilare il rigo RU141, di nuova introduzione, del modello redditi 2023 (relativo al 2022). Tale rigo consente infatti di evitare la predisposizione di una dichiarazione integrativa relativa all’anno 2021, accogliendo al suo interno le rettifiche degli importi comunicati nel modello redditi 2022, in particolare nel rigo RU140, rigo che accoglie proprio gli investimenti effettuati sfruttando il meccanismo “prenotativo”. Nelle colonne da 1 a 5 vanno indicate infatti le variazioni in diminuzione del valore degli investimenti, in quelle da 6 a 8, le variazioni in diminuzione del credito indicato nel 2021.
Fonte: Il Sole 24 ORE