La possibilità di trasformazione agevolata in società semplice vale anche per le Srl unipersonali, ma impone una certa attenzione – anche in questo caso – nella gestione delle riserve.
L’articolo 1, commi da 100 a 106, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) prevede – anzi, ripropone – un’agevolazione fiscale per le operazioni di trasformazione di società commerciali in società semplici. La norma riserva un regime tributario vantaggioso a tutte le società commerciali (di persone o di capitali) che abbiano come oggetto sociale esclusivo o principale la gestione di beni immobili: si tratta quindi delle “immobiliari di gestione”. Sono quindi esclusi gli immobili strumentali “per destinazione”. Sono inoltre escluse dall’ambito applicativo dell’agevolazione le società di compravendita e/o di costruzione immobiliare (l’oggetto sociale dev’essere verificato alla data di stipula dell’atto notarile di trasformazione).
Per sfruttare la possibilità introdotta dalla legge di Bilancio occorre che l’operazione di trasformazione in società semplice venga perfezionata entro il 30 settembre 2023.
Nello specifico, si prevede:
1. la tassazione con l’aliquota agevolata dell’8% delle plusvalenze relative agli immobili della società trasformata (l’aliquota passa al 10,5 per cento per le società non operative in almeno due anni su tre);
2. la tassazione al 13% delle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito della trasformazione.
Le società che si avvalgono della trasformazione agevolata in società semplice sono tenute a versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 31 luglio 2023 e il restante 40% entro il 30 novembre 2023.
Per quanto riguarda le ipotesi di trasformazione in società semplice delle Srl – comprese quelle unipersonali – bisogna ricordare la circostanza, già esplorata e risolta dall’Amministrazione fiscale in occasione della precedente edizione di tale misura, che il versamento dell’imposta sostitutiva del 13% da parte della società, effettuato per poter utilizzare le riserve in sospensione d’imposta, produce un effetto liberatorio nei confronti delle riserve stesse, e quindi anche per i soci assegnatari. In altre parole: anche per il socio della Srl unipersonale, l’avvenuto versamento dell’imposta sostitutiva, rende fiscalmente irrilevante l’importo tassato dalla società; in questo senso si richiama la circolare delle Entrate 16 settembre 2016, n. 37/E).
Le riserve presenti nel patrimonio netto della Srl e quindi nel bilancio di trasformazione, si considerano distribuite al socio; in particolare, le riserve della società a responsabilità limitata si considerano distribuite il primo giorno di vita della società semplice, e di conseguenza sono oggetto di tassazione.
Si ricorda peraltro che nonostante la trasformazione regressiva, la società semplice “eredita” l’anzianità della detenzione dell’immobile consentendo quindi di calcolare il quinquennio per la detassazione della eventuale plusvalenza dal momento dell’acquisto dell’immobile “trasferito” alla stessa società semplice e non dal momento di validità della trasformazione agevolata.