La sostituzione di impianti a seguito di una campagna di richiamo per beni difettosi, anche se la garanzia è scaduta, è un’operazione non rilevante ai fini Iva per mancanza del requisito oggettivo. Inoltre, per la loro distruzione è possibile far riferimento al valore di acquisto e non al loro valore normale. Questi due principi di particolare interesse anche perché relativi a fattispecie ricorrenti per le imprese sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 304/2023 del 24 aprile scorso.
Il caso considerato riguarda un’impresa che commercializzando impianti e macchinari verso consumatori finali aveva previsto nelle condizioni generali di contratto, oltre ad una garanzia di tipo legale, anche un impegno a proprio carico di tutte le prestazioni manutentive o di sostituzione relative a prodotti difettosi o pericolosi. In effetti, tale clausola risulta presente, anche implicitamente, in molti contratti derivando anche da un principio generale di responsabilità del produttore di immettere sul mercato prodotti sicuri.
La società aveva originariamente venduto i beni con Iva al consumatore finale e, a seguito dell’individuazione del pericolo connesso ad alcuni modelli ha deciso di realizzare una campagna di richiamo dei predetti impianti con sostituzione con dei nuovi senza alcun onere né per il cessionario finale né per il dealer.
Il primo problema che si poneva era di comprendere se queste sostituzioni, essendo scaduta la garanzia legale che copriva obbligatoriamente gli impianti venduti, dovessero essere o meno assoggettate ad Iva.
Il secondo problema era di comprendere come dovesse essere documentato il ritiro dei prodotti dal cliente o dal dealer.
Il terzo problema era collegato alla corretta procedura da seguire per lo smaltimento o distruzione degli impianti difettosi per evitare l’applicazione delle presunzioni Iva di vendita.
Circa la rilevanza Iva della sostituzione l’Agenzia chiarisce, anche facendo riferimento ad una propria pronuncia (circolare n. 345753 del 27 febbraio 1984), che le operazioni di richiamo e sostituzione di prodotti difettosi/pericolosi sono da considerarsi fuori campo Iva, a prescindere dall’esistenza della garanzia, tanto in quanto le sostituzioni derivano da specifici obblighi normativi (codice del consumo, articoli 104 e 107 del Dlgs 204/2005) e nel prezzo di vendita devono essere ricompresi gli oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione.
Per quanto riguarda il superamento della presunzione di vendita è necessario che l’operazione di ritiro sia tracciata attraverso l’emissione di appositi documenti di trasporto da cui compaia specificamente l’indicazione della causale: «sostituzione in garanzia».
Infine, per quanto riguarda la procedura di smaltimento o di distruzione degli impianti ritirati bisogna applicare le regole imposte dal Dpr 441/1997 e in particolare, per poter utilizzare la dichiarazione di atto notorio e dimostrare che il valore dei beni distrutti non è superiore a 10.000 euro è necessario fare riferimento al loro prezzo di acquisto.
Fonte: Il Sole 24 ORE