Siamo due soci di una società di persone che nel 2022 maturerà un’eccedenza Ace data dalla rinuncia a un credito da finanziamento dei soci. La società ha inoltre una rilevante base Ace formatasi dal 2010 al 2015.
L’esercizio 2022 chiude con un sostanziale pareggio e non vi sono stati prelievi in conto utili nel corso dell’anno pertanto dovremmo avere un’eccedenza Ace dell’ordine di 30.000 euro. Possiamo convertire l’eccedenza Ace in un credito d’imposta come la super Ace o in qualche altro modo? Dobbiamo far vistare la dichiarazione?
1.Disciplina Ace per i soggetti Irpef
L’Ace è applicabile anche dai soggetti Irpef come la società del quesito purché la contabilità, per opzione o per obbligo, sia tenuta in modalità ordinaria. La base Ace per una Snc è composta da due componenti che vanno sommate algebricamente:
a) la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010 comprensivi dell’utile dei rispettivi esercizi;
b) gli elementi positivi e negativi calcolati con le regole delle società di capitali dal 2016 in poi.
L’altra particolarità per i soggetti Irpef è data dal fatto che gli incrementi di capitale proprio derivanti dall’accantonamento di utili rilevano nell’esercizio di maturazione dell’utile, al netto dei prelevamenti in conto utile del medesimo esercizio.
2.Eccedenza Ace
L’eccedenza Ace ovvero l’importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato della Snc può essere attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili o può essere utilizzato, in alternativa, dalla stessa società, convertendolo in credito Irap.
Il socio potrà utilizzare l’eccedenza Ace a riduzione degli ulteriori redditi d’impresa conseguiti e potrà, anche parzialmente, scegliere se riportare nei periodi di imposta successivi l’eccedenza non utilizzata, oppure, convertirla in credito di imposta da utilizzare per ridurre la propria Irap.
Quanto sopra ovviamente se il socio possiede altri redditi d’impresa ricordando però che dal 2022 le imprese individuali non sono più soggetti Irap.
Nel caso di conversione da parte della Snc l’eccedenza viene trasformata in credito d’imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote dell’articolo 11 del Tuir. Il credito risultante va ripartito in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell’Irap del periodo.
3.Determinazione del credito Irap
Nella maggior parte dei casi l’eccedenza Ace verrà trasformata in credito Irap dalla stessa società applicando all’eccedenza Ace le aliquote Irpef stabilite dall’articolo 11 del Tuir. In pratica la Snc che converte l’eccedenza Ace di 30.000 euro dovrà effettuare il seguente calcolo, ricordando che dal 2022 sono variate le aliquote Irpef
LE ALIQUOTE IRPEF
ECCEDENZA ACE | ALIQUOTA ART. 11 TUIR | CREDITO IMPOSTE |
Fino a 15.000 euro | 23% | 3.450 euro |
Oltre 15.000 fino a 28.000 | 25% | 3.250 euro |
Oltre 28.000 fino a 30.000 | 35% | 700 euro |
Totale credito | 7.400 euro |
Il credito d’imposta è fruibile unicamente per il versamento dell’Irap e va utilizzato in cinque quote annuali esponendolo in compensazione nel rigo IR22 e nella Sezione XIII – Credito Ace del quadro IS del modello Irap.
L’utilizzo del credito in dichiarazione non è subordinato all’apposizione del visto di conformità.
Fonte: Il Sole 24 Ore