Nel 2023 non è possibile utilizzare in compensazione crediti d’imposta scaduti nel 2022, neanche avvalendosi del ravvedimento operoso previsto per la mancata presentazione nel 2022 di un F24 a zero, contenente il pagamento di debiti, che erano scaduti nel 2022. Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello 297/2023 delle Entrate.
La vicenda esaminata
L’agenzia delle Entrate ha trattato il caso di un contribuente che aveva acquistato, tramite lo «sconto in fattura», dei crediti derivanti dalla detrazione del super bonus (codici tributo 7711 e 6921) e da quella del bonus casa (codice tributo 6926). Nel 2022, poi, il contribuente avrebbe dovuto pagare il debito Iva per la liquidazione del mese di agosto 2022 (codice tributo 6008), ma «a causa di un cattivo funzionamento del programma di elaborazione ed invio del modello» F24 non è riuscito a inviare questo modello con importo a zero entro il 31 dicembre 2022. Solo il 16 gennaio 2023, accertata la mancata presentazione telematica dell’F24 a zero, ha sanato l’omessa presentazione, inviando il modello e pagando la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento operoso delle compensazione con F24 a zero (articolo 15, comma 2-bis, del Dlgs 471/1997 e dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 472/1997). Nell’F24 presentato ha compensato il debito Iva con le quote dell’anno 2022 dei suddetti crediti a lui trasferiti e presenti nel proprio cassetto fiscale.
Lo scarto automatico
L’F24, presentato telematicamente, è stato scartato automaticamente dalla piattaforma Entratel, in quanto non sono stati riconosciuti validi i crediti utilizzati in compensazione, perché la loro «scadenza di utilizzo» era il 31 dicembre 2022. Conseguentemente, non è stato riconosciuto neanche il ravvedimento operoso sull’omesso versamento dell’Iva.
Nella risposta 297/2023, l’agenzia delle Entrate ha confermato lo scarto del modello, non perché l’F24 a zero non possa essere presentato tardivamente, tramite ravvedimento operoso (possibilità meglio spiegata nella risoluzione del 31 dicembre 2019, n. 110/E), ma perché conteneva «crediti che alla data di presentazione non potevano più essere utilizzati in compensazione».
I crediti d’imposta edili «acquisiti» da cessione del credito o da sconto in fattura, infatti, sono utilizzati in compensazione in F24 solo «con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione» e la «quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso» (articolo 121, comma 3, del Dl 34/2020).
Fonte: Il Sole 24 Ore