Dal 1° luglio 2023 i lavori over 516mila euro dovranno essere affidati esclusivamente alle imprese in possesso dell’attestato al momento della firma del contratto di appalto o subappalto
Per accedere ai bonus edilizi le imprese devono essere qualificate. Con la circolare n. 10 del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla misura (articolo 10-bis del Dl n. 21/2022) che prevede, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020), l’affidamento dei lavori di importo superiore a 516mila euro esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.
In particolare, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata tenendo conto delle seguenti fasi.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 (comma 1):
- a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA
- a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023 (comma 2):
- esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.
La circolare chiarisce che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl n. 34 del 2020 a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023.
Inoltre, tenendo conto della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 2-ter del Dl n. 11/2023, viene previsto che per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 è possibile fruire dei predetti incentivi fiscali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, qualora le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione è condizionata all’avvenuto rilascio della certificazione SOA.
Quanto all’ambito applicativo, la circolare chiarisce che le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, del Dl n. 34 del 2020 (bonus diversi dal Superbonus).
Come chiarito dalla predetta norma di interpretazione autentica, non sono invece applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.
Viene inoltre evidenziato che per individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della “condizione SOA”, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva.
Inoltre, in linea con la norma di interpretazione autentica, è chiarito che il limite di 516mila euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.
Fonte: Agenzia delle Entrate