La tregua fiscale guadagna tempo. Arriva, infatti, una riscrittura del calendario rispetto a molti dei termini precedentemente previsti dalla legge di Bilancio del 2023 (legge 197/2022). Il nuovo calendario, in sostanza, rinvia diverse scadenze alla fine dell’estate, consentendo in questo modo ai contribuenti e ai professionisti che li assistono di valutare con maggiore attenzione le modalità di adesione e soprattutto di versamento. È l’orizzonte che si delinea con la parte del decreto Bollette (Dl 34/2023) dedicato al capito della tregua fiscale.
Tra le maggiori novità vi è lo spostamento delle scadenze fissate al 31 marzo 2023 che slittano al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale e al 31 ottobre 2023 per la sanatoria delle irregolarità formali. Viene altresì rinviato al 30 settembre anche il nuovo termine per aderire e versare il dovuto o la prima rata per la sanatoria delle liti tributarie pendenti. Infine viene introdotta la possibilità di definire anche gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati al 1° gennaio 2023 e che sono divenuti definitivi tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023.
Il tutto in un calendario che a fine mese però conferma una scadenza importante per le sanatorie della tregua fiscale: entro il 30 aprile, infatti, scadono i termini per presentare la domanda (questa volta solo telematica) per la rottamazione quater delle cartelle per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Poi dopo la comunicazione delle somme dovute e del piano dei versamenti, i contribuenti saranno chiamati ad andare alla cassa entro il 31 luglio per i versamento della prima o unica rata. Ma il 30 aprile sarà un crocevia importante perché rappresenta la data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Sanatoria irregolarità formali
Tornando alle modifiche introdotte al decreto Bollette e rinviando all’altro articolo in pagina per quanto riguarda il contenzioso, slitta dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine per il versamento del dovuto o della prima rata per la sanatoria da irregolarità formali. Resta invece fissato per il 31 marzo 2024 il termine della seconda rata.
La definizione non si perfeziona solo con il pagamento, in quanto – in base a quanto stabilito dall’articolo 1 comma 168, della legge 197/2022, è necessaria anche la rimozione delle irregolarità.
Questo adempimento, come previsto dal provvedimento 27629/2023 delle Entrate (punto 2.6) deve essere effettuato entro il termine per il pagamento della seconda rata e pertanto entro il 31 marzo 2024. Ciò significa che, per esempio, per sanare le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (esterometro) previste dall’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015 che i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare periodicamente all’agenzia delle Entrate, sarà necessario non solo versare per ciascun anno la sanzione di 200 euro (entro 31 ottobre 2023 o rateizzando con seconda rata al 31 marzo 2024), ma anche procedere al corretto invio ed all’integrazione dei dati entro la fine di marzo 2024.
Ravvedimento operoso speciale
Lo slittamento delle scadenze coinvolge anche il ravvedimento speciale che riguarda tutte le violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
La scadenza del versamento e degli adempimenti collegati in questo caso passa dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 e le rate successive alla prima devono essere versate rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
Accertamenti
Il decreto Bollette introduce anche una nuova definizione agevolata. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, sono definibili con le stesse modalità previste dall’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 197/2022 entro il 30 aprile 2023.
Infine, è prevista la possibilità, su istanza del contribuente, di chiedere la rideterminazione delle sanzioni per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, e per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo decreto è in corso il pagamento rateale.
Fonte: Il Sole 24 Ore