Crediti di imposta energia e gas anche per il secondo trimestre 2023, ma con percentuali più che dimezzate. L’articolo 4 del decreto Bollette (Dl 34/2023) estende al trimestre aprile-giugno 2023 i bonus per l’acquisto di energia e elettrica, portando la misura rispettivamente dal 45% al 20% e dal 35% al 10%. Questi tax credit potranno essere compensati fino al 31 dicembre 2023. Intanto, le imprese che hanno commesso errori nel comunicare i crediti maturati nel 2022, scaduta il 16 marzo scorso, si chiedono come rimediare per non perdere la fruibilità degli importi residui.
Tax credit fino a giugno
L’articolo 4 del Dl 34/2023 allunga fino a giugno le disposizioni sul sostegno alle imprese per l’acquisto delle fonti energetiche, in attesa, come indica il comma 1 della norma, di definire misure pluriennali sulla materia. Il contenimento dei costi di energia e gas avvenuto negli ultimi mesi ha indotto il legislatore a ridurre le percentuali di credito di imposta rispetto al tetto toccato nel primo trimestre. I nuovi crediti spettano a condizione che i prezzi della fonte di riferimento, calcolati secondo le specifiche modalità previste per ciascuna di esse, siano cresciuti tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre del 2023 di oltre il 30%.
Per le imprese energivore, il credito per i costi dell’energia elettrica passa dal 45% del primo trimestre al 20%; il bonus, come già in precedenza, è esteso anche all’energia autoprodotta ed autoconsumata.
Il credito del secondo trimestre è pari al 20% (contro il precedente 45%) anche per l’acquisto di gas utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici, sia da parte di imprese gasivore che di imprese non gasivore.
Scende invece al 10% (dal precedente 35%) la misura del bonus per l’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese non energivore.
Utilizzi fino a dicembre 2023
Il Dl 34/2023 conferma la facoltà, limitatamente alle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso fornitore sia nei primi due trimestri del 2023 sia nel primo trimestre del 2019, di ottenere dal fornitore stesso una comunicazione nella quale viene riportato l’incremento di costo rilevante per fruire del bonus (primo trimestre 2023 su primo trimestre 2019) e il credito di imposta spettante.
Le regole per l’utilizzo del credito sono le stesse già previste dai provvedimenti precedenti. L’importo spettante è compensabile in F24 senza limiti di importo fino al 31 dicembre di quest’anno (si attendono i codici tributo). I crediti possono essere compensati anche in data antecedente alla fine del trimestre a condizione che le spese sottostanti siano state sostenute e si sia in possesso della fattura di acquisto.
È prevista altresì la facoltà di cessione, con il vincolo di trasferire l’intero importo; un successivo provvedimento delle Entrate aprirà il canale di cessione di questi crediti che, da oggi, 5 aprile, è attivo per quelli del primo trimestre 2023.
I proventi derivanti dai crediti, che costituiscono contributi in conto esercizio, non concorrono a formare il reddito di impresa e l’imponibile Irap; come i precedenti, verranno detassati nelle rispettive dichiarazioni. Essendo disapplicato l’articolo 109, comma 5, del Tuir, il regime di esenzione del credito non pone alcuna limitazione alla deduzione dei costi che lo hanno generato. Ciò, di fatto, incrementa la portata del contributo di un importo pari alle imposte risparmiate (27,9%).
Comunicazione crediti 2022
Sono tuttora compensabili (nonché cedibili), con termine ultimo al 30 settembre 2023, anche i crediti riferiti a terzo e quarto trimestre 2022. Il loro utilizzo è condizionato all’invio, entro il 16 marzo scorso, della comunicazione dell’importo maturato nel 2022.
Varie imprese si sono rese conto in questi giorni di avere commesso banali errori di compilazione nella comunicazione, indicando importi inferiori a quelli corretti. In questi casi, non essendo prevista la possibilità di inviare comunicazioni integrative (il canale telematico è stato chiuso), ci si chiede come rimediare alla errata compilazione, anche avvalendosi della remissione in bonis di cui all’articolo 2 del Dl 16/2012. Un chiarimento delle Entrate sarebbe oltremodo opportuno.
Fonte: Il Sole 24 Ore