Una società ha effettuato nell’anno 2022 un investimento Industria 4.0 di un milione di euro, per il quale applica il credito di imposta della legge 178/2020. In particolare, l’interconnessione è effettuata dal medesimo anno; il bene è ammortizzato con coefficiente del 20% (ridotto alla metà nel primo anno); il credito viene utilizzato per intero per la rata disponibile. Si chiede qual è la corretta gestione a livello contabile.
1. Competenza
Il credito e il contributo in conto impianti va rilevato all’attivo nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni per il suo riconoscimento sono soddisfatte (Oic 16 paragrafo 87).
È da dividere entro e oltre 12 mesi in funzione delle rate. Rileva il momento in cui l’investimento agevolabile è «effettuato» secondo i criteri dell’articolo 109 Tuir e non l’entrata in funzione o inizio compensazione.
2. Contributo in conto impianti
Sono previsti due metodi alternativi di rilevazione (Oic 16 paragrafo 88):
• a provento (voce A5 del conto economico) da rilasciare in proporzione all’ammortamento del bene oggetto di investimento (con la tecnica dei risconti passivi);
• a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono con conseguente ammortamento della differenza.
Fiscalmente il contributo è irrilevante.
3. Attualizzazione del credito
Essendo un credito recuperabile oltre i 12 mesi occorre attualizzarlo al tasso di interesse di mercato riducendo conseguentemente il provento da contributo.
Negli anni successivi, in base alla monetizzazione del credito (mediante compensazione dello stesso in F24), si rileveranno proventi finanziari riallineando il credito di imposta al valore nominale, cioè all’importo che viene compensato.
Anche il provento finanziario non dovrà concorrere alla formazione del reddito e verrà detassato.
L’attualizzazione del credito può non essere applicata dalle società con bilancio in forma abbreviata e micro-imprese e quando gli effetti della mancata adozione siano irrilevanti (quale il caso di livelli dei tassi di interesse di mercato modesti).
4. Rilevazione senza attualizzazione
Il contributo dell’importo di 400mila euro (1.000.000 x 40%) è riscontato nei sei anni di ammortamento del bene, mediante l’imputazione a conto economico nella voce A5 di proventi per 40.000 euro nel primo e nel sesto anno e per 80.000 euro dal secondo al quarto. Tali ricavi sono detassati mediante la rilevazione di una variazione (in diminuzione) di pari importo nel quadro RF della dichiarazione. Il credito, di importo pari al valore del contributo, si riduce in base all’utilizzo per l’importo di 133.333 ad anno.
5. Rilevazione con attualizzazione
Il credito, oltre a ridursi in base all’utilizzo, attualizzato al 5% si riduce di 18.745 euro nel primo esercizio e aumenta di 12.396 e 6.349 euro rispettivamente nel secondo e terzo esercizio.
Il contributo, oltre a essere riscontato, nel primo esercizio è ridotto del valore dell’attualizzazione (pari a euro 18.745 euro) ed è aumentato, nel secondo e nel terzo esercizio del valore del provento finanziario (pari, rispettivamente, a 12.396 e 6.349 euro). Anche tali rettifiche, al pari del ricavo riscontato, non concorrono alla formazione del reddito e sono detassate mediante la rilevazione di variazioni (in aumento e diminuzione) nel quadro RF della dichiarazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore