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Investimenti in beni strumentali, tax credit al 30 novembre con la prenotazione (anche per i forfettari)

Il Milleproroghe del 15 febbraio sposta al 30 novembre il termine per l’effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0.

Il testo del Milleproroghe approvato dal Senato il 15 febbraio sposta al prossimo 30 novembre il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 (termine già spostato da giugno a settembre dalla legge di Bilancio 2023), e proroga anche la coda degli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari prenotati nel 2022.

Bani materiali e immateriali non 4.0

La vera novità è l’allungamento del termine per i beni ordinari – materiali o immateriali – la cui scadenza era rimasta al 30 giugno 2023.

Pertanto, coloro che hanno prenotato entro il 31 dicembre 2022 l’acquisto di un bene strumentale materiale (ex super ammortamento) diverso da quelli ricompresi nell’allegato A alla legge 232/2016, o di un bene strumentale immateriale diverso da quelli ricompresi nell’allegato B, spetta un credito d’imposta del 6% nel limite massimo dei costi ammissibili rispettivamente pari a 2 e 1 milione di euro.

Il credito d’imposta spetta a condizione che entro il 31 dicembre scorso:

1) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e

2) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Un’eventuale effettuazione dell’investimento dopo la data del 30 novembre 2023 comporterebbe la non spettanza dell’agevolazione, non sostituita, ad oggi, da nessun’altra forma agevolativa per i beni materiali e immateriali ordinari. Fanno eccezione i beni 4.0 che scalano, invece, nel 2023 con un’aliquota ridotta al 20%, 10% e 5% rispettivamente per investimenti fino a 2,5 milioni, da 2,5 a 10 milioni e oltre fino a 20 milioni di euro.

I beneficiari e gli ex forfettari

A differenza dell’agevolazione 4.0, sono ammessi a beneficiare del credito d’imposta per i beni ordinari anche gli «esercenti arti e professioni», che svolgono l’attività in forma individuale o associata.

L’agevolazione compete anche ai forfettari, e al riguardo si ritiene che l’eventuale cambio di regime da semplificato/ordinario nel 2022 a forfettario nel 2023, stante l’incremento della soglia di accesso a 85mila euro, non dovrebbe comportare nessuna conseguenza per coloro che hanno prenotato il bene quando esercitavano l’attività in un regime contabile differente.

Il calcolo del credito

Per la determinazione del credito d’imposta degli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni stessi. Non assume invece rilievo il prezzo di riscatto pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione che potrà invece essere ammortizzato.

Rilevano ai fini dell’agevolazione anche i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o meno l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento. La stessa possibilità di dedurre in misura integrale la spesa sostenuta per i beni materiali strumentali di costo non superiore a 516,46 euro è concessa anche agli esercenti arti e professioni, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del Tuir.

L’uso in compensazione

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere compilato il quadro RU.

Inoltre, la compensazione per importi superiori a 5mila euro non è soggetta all’apposizione del visto di conformità della dichiarazione, in quanto il credito d’imposta non è direttamente riconducibile alle imposte sui redditi ma ha natura strettamente agevolativa.

FONTE: Il Sole 24 ORE

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