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Credito di imposta Imu, domande entro il 28 febbraio

credito d'imposta
Restano solo pochi giorni alle imprese turistiche per fruire del credito d’imposta del 50% per l’Imu versata come seconda rata nel 2021.

Dopo il via libera della Commissione Ue il 21 giugno dello scorso anno restano solo pochi giorni alle imprese turistiche ritardatarie per fruire del credito d’imposta del 50% per l’Imu versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività.

Con il provvedimento 356194/2022 l’agenzia delle Entrate ha definito il 16 settembre 2022 le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework.

L’autodichiarazione va inviata con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o attraverso intermediario, entro il 28 febbraio 2023. Si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse entro questo termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. L’articolo 22 del Dl 21/2022 ha previsto l’agevolazione in favore delle imprese, con partita Iva attiva alla data del 22 marzo 2022, che operano nel settore turistico-ricettivo comprese quelle agrituristiche (in base alla legge 96/2006 e delle pertinenti norme regionali), le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Due i requisiti per l’accesso al beneficio: i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate negli immobili ed aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Tra pochi giorni sfuma la possibilità quindi di fruire del bonus, comunicando alle Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, l’autodichiarazione. Entro 5 giorni dall’invio l’Agenzia rilascia una ricevuta di presa in carico o ne comunica lo scarto, indicandone le motivazioni.

Entro 10 giorni dall’invio, invece, viene rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta. Quest’ultimo è denegato nel caso in cui il richiedente ad esempio non sia titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto. In caso invece di esito positivo, a partire dal giorno successivo al via libera il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione.

Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo.

FONTE: Il Sole 24 ORE

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