Si applica l’esenzione da imposta di donazione alla cessione di azienda (o di un suo ramo) trasferita a titolo gratuito dall’imprenditore individuale a favore della cooperativa costituita dai lavoratori che lavoravano nell’azienda oggetto di cessione gratuita.
Inoltre, detto trasferimento di azienda non costituisce realizzo di plusvalenze e l’azienda è assunta dalla cooperativa cessionaria ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al soggetto cedente.
Il decreto dell’Economia
Lo dispone, al fine di salvaguardare l’occupazione e dare continuità all’esercizio dell’attività imprenditoriale, l’articolo 1, comma 272, legge 178/2020, cui recentemente ha dato attuazione un decreto del viceministro dell’Economia, firmato il 17 febbraio 2023.
Il precedente comma 270 ha disposto che il predetto scopo di mantenimento dei livelli occupazionali può essere perseguito con la concessione di finanziamenti, a valere sul «Fondo per la crescita sostenibile», a favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.
Gli aspetti tecnici
Più tecnicamente, l’esenzione da imposta di donazione applicata a queste cessioni di azienda è quella di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990 (il Testo unico dell’imposta di successione e donazione) il quale verte in tema di trasferimenti effettuati a favore dei discendenti e del coniuge dell’imprenditore aventi a oggetto aziende o di quote di partecipazione al capitale di società.
Per adattarla al caso della cessione d’azienda alla cooperative di lavoratori, viene dunque disposto che l’esenzione si applica a condizione che l’esercizio dell’attività d’impresa sia proseguito per un periodo non inferiore a cinque anni e che i lavoratori detengano il controllo della società cooperativa per non meno di un quinquennio (e che il conseguimento di tali obiettivi sia “promesso” in sede di stipula del contratto di cessione di azienda).
Quanto, invece, alla neutralità dell’operazione in termini di imposizione sui redditi, l’agevolazione viene dichiarata applicabile a condizione che la società cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell’azienda e subentri nella posizione dell’imprenditore individuale in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
FONTE: Il Sole 24 ORE