La domanda
Una Srl, esportatore abituale che ha emesso nel corso del 2022 una serie di lettere d’intento, si è accorta il 20 gennaio del 2023 di aver splafonato nel mese di settembre 2022 (per sua responsabilità e non del fornitore).
Dall’esame della normativa in materia e delle circolari ed altra documentazione prodotta nel corso degli anni dall’agenzia delle Entrate, ed anche in considerazione della vigenza ormai obbligatoria del sistema di fatturazione elettronica, sembrerebbe che l’unica possibilità di rimediare sia quella di ricorrere al metodo b) consistente nell’emissione di autofattura e versamento diretto dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi (ricorrendo al ravvedimento per poter beneficiare della sanzione ridotta). Il chiarimento che si chiede riguarda la modalità di emissione dell’autofattura considerando che il modello da utilizzare risulta essere il formato elettronico TD21. Si chiede: 1) se l’autofattura elettronica può essere emessa (oggi) indicando la data del 30/09/2022 inserendo la correzione in Dichiarazione IVA 2023 (periodo 2022); 2) se occorre rimandare la Lipe del 3° trimestre 2022 o compilare solo il quadro VH. Diversamente, quale altra soluzione?
Nel caso di splafonamento, come correttamente indicato, va emessa autofattura (con la data del giorno in cui è emessa) in formato elettronico con codice documento TD21. In tal modo l’imposta regolarizzata confluirà nella dichiarazione Iva 2023, ovvero della dichiarazione relativa all’anno in cui è stato effettuato l’acquisto (2022) rispettivamente nell’ammontare dell’Iva ammessa in detrazione e nell’ammontare dei versamenti effettuati. Tuttavia, al fine di evitare la doppia detrazione dell’Iva regolarizzata è necessario indicare nella dichiarazione annuale l’imposta regolarizzata anche in una posta di debito tra le variazioni in aumento (VE24) con segno «+», comprendendo gli interessi riportati nel precedente rigo VL29.
Fonte: Sole 24 ORE