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Imprese energivore neocostituite: per il bonus criterio di calcolo forfetario

imprese energivore

Per la verifica dell’incremento del costo medio si può utilizzare come parametro iniziale valori come il prezzo del Mercato infra giornaliero (Migas) pubblicato dal Gestore mercati energetici

Le imprese cosiddette “energivore” che autoconsumano l’energia prodotta, anche neocostituite, possono accedere al “credito d’imposta prodotti energetici” facendo riferimento ad un parametro  forfetario nella verifica dell’incremento del costo medio utilizzando i valori correlati all’acquisto del combustibile usato per la produzione di energia. È la sintesi della risposta n. 193 del 7 febbraio 2023, dell’Agenzia delle entrate.

Nel caso presentato, una società facente parte di una multinazionale – che nel 2021 ha ricevuto in conferimento un’azienda per la produzione di energia elettrica e di vapore, destinati al fabbisogno di un’altra azienda di carta da imballaggio, anch’essa conferita all’istante – potrà ugualmente fruire del “bonus energia” avvalendosi, in assenza del parametro storico di riferimento iniziale necessario per calcolare l’incremento del 30% previsto dalla norma, del valore del Mercato infra giornaliero (Migas) pubblicato dal Gestore mercati energetici.
La società istante chiede infatti se può fruire del credito d’imposta per le imprese energivore che producono l’energia dalle stesse consumata (articolo 4, comma 2, Dl n. 17/2022) anche se, non essendo ancora costituita alla data del 1° gennaio 2019, non presenta il dato iniziale su cui calcolare l’incremento richiesto dalla norma. Chiede, inoltre, qualora fosse confermata la possibilità di accedere all’agevolazione, quali sono le modalità di calcolo dell’incremento dei consumi.

L’Agenzia ricorda in primo luogo la disposizione di favore che riconosce per le imprese a forte consumo di energia un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, se i costi medi per kWh riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30% di quelli relativi allo stesso trimestre del 2019 (articolo 4, comma 1, Dl n. 17/2022).
Con la circolare n. 13/2022, evidenzia poi l’Agenzia, viene ha chiarito che le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, qualora riscontrino l’incremento richiesto, possono fruire del beneficio se risultino iscritte, per l’anno 2022, nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 1, del DM 21 dicembre 2017. Riguardo ai dati iniziali, se assenti, l’Agenzia chiarisce che questi si ricavano dalla somma dei seguenti componenti:

  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh11
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh12
  • per un totale, quindi, di 69,26 euro/MWh.

In analogia ai criteri utilizzati dalla circolare n. 13/2022 citata, l’Agenzia ritiene che anche nel caso in esame, per l’incremento dei costi sostenuti dall’impresa che auto consuma l’energia prodotta, non ancora costituita alla data del 1° gennaio 2019 (o costituita a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale), valga il parametro forfetario su indicato, chiaramente utilizzando i valori correlati all’acquisto del combustibile usato per la produzione di energia.

Siccome l’impresa utilizza  il  gas  naturale  quale  combustibile, l’Agenzia  indica che il parametro iniziale possa essere individuato nel prezzo di riferimento del Mercato infra giornaliero (Migas), pubblicato dal Gestore mercati energetici (Gme) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019, analogamente a quanto previsto dal legislatore per la determinazione del requisito dell’incremento del costo ai fini del credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale, con l’articolo 5, comma 1, dello stesso Dl. n. 17/2022.
Quanto al parametro finale, considerando anche i chiarimenti forniti con la circolare n. 20/2022 (paragrafo 3.4), nel caso di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica la ”documentazione certificativa” è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.

Il parametro finale quindi, conclude l’Agenzia, sarà determinato utilizzando il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022.

Fonte: Sole 24 ORE

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