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Contributi mancanti non risarcibili

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Il Tribunale di Roma, con la sentenza 1072/2023 del 1° febbraio, ha stabilito che la domanda di risarcimento del danno generico da omissione contributiva, previsto dall’articolo 2116, secondo comma, del Codice civile, costituisce diritto disponibile da parte del lavoratore nel caso in cui tale danno si sia già verificato allorché le parti sottoscrivano una conciliazione “tombale” in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro.

Dalla motivazione di tale decisione si rileva che, al momento della conciliazione intervenuta tra le parti, i contributi omessi erano prescritti e dunque il generico danno da omissione contributiva si era già verificato, ed era, in quanto tale, disponibile.

Nel caso specifico, una lavoratrice nel 2008 aveva ottenuto dalla Corte d’appello la dichiarazione di nullità del termine e l’esistenza di un contratto a tempo indeterminato dal 1999. La dipendente aveva poi contestato che i contributi previdenziali dal 2008 al 2010 non erano stati versati.

A questo riguardo il giudice del Lavoro ha stabilito che il dies a quo della prescrizione quinquennale dell’obbligo contributivo coincide con la data della pronuncia, provvisoriamente esecutiva, che ha accertato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti e ritenuto l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato. Ciò, sulla scorta del perimetro fissato dalla Cassazione con sentenza 21371/2018, secondo cui la decisione che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, stante la sua immediata esecutività, attiva l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere i contributi maturati dalla data del licenziamento fino alla reintegra.

Pertanto, il dies a quo della prescrizione coincide con il termine di scadenza successivo alla riattivazione dell’obbligo, senza che diano luogo a sospensione della prescrizione l’impugnazione del licenziamento e lo svolgimento del relativo processo, rilevando rispetto alla possibilità per l’Inps di far valere il credito contributivo, in base all’articolo 2935 del Codice civile, i soli impedimenti giuridici e non quelli fattuali.

Nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma è stato accertato come la lavoratrice avesse, nell’ambito della conciliazione sindacale sottoscritta nel 2019, rinunziato espressamente e incondizionatamente ad azionare ogni diritto, credito o pretesa, anche di carattere risarcitorio, direttamente o indirettamente connesso o comunque riferibile o causalmente ricollegabile al rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

La sezione lavoro del Tribunale di Roma ha ribadito e meglio precisato la linea di demarcazione e in particolare l’indisponibilità dei diritti inerenti ai soli danni futuri.

Fonte: Sole 24 ORE

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