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E-commerce, chiarimenti su “piattaforma” e “venditore”

Precisazioni dall'Agenzia connesse all’obbligo per i gestori di siti web e applicazioni di comunicare dati di rilevanza fiscale ai fini dello scambio di informazioni tra Paesi Ue

Con il principio di diritto n. 3 pubblicato oggi, 3 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate chiarisce quale sia la corretta interpretazione delle definizioni di “piattaforma” e di “venditore” contenute nel Dlgs n. 32/2023 di attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 (Dac 7), relativa alla cooperazione amministrativa fiscale tra i Paesi dell’Unione. Più nello specifico, la direttiva impegna gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino, con modalità standardizzate, alle competenti Amministrazioni fiscali, al fine del successivo scambio di informazioni, una serie di dati concernenti i venditori che si servono della Rete.

Il fine è consentire l’esatta ricostruzione dei ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web, soprattutto se i proventi transitano attraverso piattaforme stabilite in giurisdizioni estere.

Sul tema, in ambito Ocse sono state elaborate le Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy insieme al relativo Commentario, ossia un modello di norme che garantiscono una condivisione di informazioni equivalente a quello disciplinato dalla Dac 7, nell’ottica di estendere la cooperazione amministrativa anche fuori dai confini Ue, riducendo al contempo gli oneri di compliance per i gestori di piattaforme.

Come anticipato, la Dac 7, in Italia, è stata recepita dal Dlgs n. 32/2023. Il decreto ha introdotto l’obbligo, per i gestori delle piattaforme digitali di:

  • effettuare procedure adeguate ai fini di una adeguata verifica per l’identificazione fiscale dei venditori che operano via web
  • comunicare all’Agenzia delle entrate, per lo scambio con le altre Amministrazioni Ue, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.

 

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023, sono state individuate, tra l’altro, le modalità di comunicazione dei dati in questione da parte dei gestori obbligati (vedi “Piattaforme online: modi e termini per lo scambio delle informazioni”).

Ciò detto, con un’istanza di interpello, sono state chieste precisazioni circa la corretta interpretazione delle definizioni di “piattaforma”’ e di “venditore”, fornite, rispettivamente, alle lettere a) e n) del comma 1 dell’articolo 2 del Dlgs n. 32/2023, ai fini dell’applicabilità degli obblighi di comunicazione previsti a carico dei gestori di piattaforme dal successivo articolo 10.

In particolare, si chiede se:

  • può configurarsi come “piattaforma” il sito web che consente agli utenti-venditori di cedere online i propri beni agli utenti-acquirenti in base a un particolare modello operativo, secondo cui: (i) la vendita viene effettuata dal gestore del sito in nome proprio e per conto degli utenti-venditori, con i quali è stipulato un contratto di commissione di vendita; (ii) non vi è alcun contatto diretto tra gli utenti-venditori e gli utenti-acquirenti, i quali restano anonimi durante tutta l’operazione di vendita di vendita
  • se rappresenta un “venditore’” l’utente che non effettua una materiale registrazione sul sito web.

 

L’incertezza nasce dal fatto che la normativa richiamata, con riguardo alla definizione di “piattaforma”, richiede che il software interessato debba consentire un collegamento tra gli utenti finalizzato allo svolgimento di una delle “attività pertinenti” previste dal decreto attuativo, e, per quanto riguarda la definizione di ‘”venditore”’, dal fatto che la disposizione prevede che un tale soggetto debba essere registrato sulla piattaforma.

L’Agenzia continua il suo ragionamento riportando per intero le due definizioni oggetto dell’interpello, secondo cui:

  • una “piattaforma” è un “qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti (…)
  • un “venditore” è “un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un’entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un’attività pertinente”.

 

A questo punto è necessario soffermarsi sulla nozione di “attività pertinente” contenuta in entrambe le definizioni. La lettera h) della stessa norma ricomprende in tale categoria “un’attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un’entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito”. Le attività interessate sono: la locazione di beni immobili, i servizi personali, la vendita di beni e il noleggio di mezzi di trasporto.

Per quanto riguarda la “piattaforma”, l’Agenzia osserva che la definizione data dal decreto:

  • non richiede necessariamente che vi sia un contatto diretto tra gli utenti-venditori e gli altri utenti di un sito web
  • né che le attività pertinenti vengano svolte dai venditori nei confronti degli altri utenti in maniera “indiretta’” e, quindi, attraverso la piattaforma stessa o il suo gestore.

 

L’Amministrazione spiega, infatti, che l’ipotesi di un’attività svolta anche “indirettamente” dal venditore comporta che la cessione da parte del gestore della piattaforma in nome proprio e per conto dell’utente-venditore non alteri la riconducibilità dell’operazione tra quelle oggetto di comunicazione.

Tali conclusioni, aggiunge l’Agenzia, sono, tra l’altro coerenti con quelle assunte in sede Ocse con riferimento ad analoga nozione di piattaforma (Platform) contenuta nelle Model Rules.

La risposta n. 15 alle Frequently Asked Questions, relative alle Model Rules aggiornate a ottobre 2023, ha infatti tra l’altro precisato che deve essere considerata come “piattaforma”, un sito web di locazione di alloggi, che mette a disposizione beni immobili agendo a proprio nome ma per conto di venditori terzi e i relativi affitti devono essere considerati attività pertinenti. Il gestore, in tal caso, è tenuto a comunicare i corrispettivi ricevuti dai venditori registrati sulla piattaforma in relazione a tali attività pertinenti.

In sintesi, quindi, anche se non consente ai venditori di interagire con gli altri utenti, un sito web che permette ai primi di cedere beni materiali ai secondi, anche in modo indiretto, attraverso la piattaforma stessa o il suo gestore, rappresenta una “piattaforma” secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 32/2023.

Con riferimento alla nozione di “venditore”, l’Agenzia precisa che l’espressione “registrato sulla piattaforma” riportata dall’articolo 2, comma 1, lettera n) del Dlgs, comprende, in via generale, tutti i casi in cui i dati del venditore che utilizza la piattaforma risultano in qualche modo acquisiti dalla piattaforma stessa, e possano, quindi, essere successivamente oggetto di comunicazione.

Di conseguenza, ai fini della disciplina in commento, rilevano anche le ipotesi in cui l’utente non si abbia uno specifico account o profilo, ma sia entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.

La conclusione è coerente con le indicazioni fornite dal Commentario alle Model Rules, con riferimento alla analoga definizione di venditore (Seller). Anche in tal caso l’interpretazione del termine “registrato” è ad ampio raggio, includendo i casi i casi in cui un utente ha creato un profilo o un account sulla piattaforma come anche nei casi in cui lo stesso è entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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