SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del DPR n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr., in tal senso, Cass. n. 2928 del 2024).
Ordinanza n. 25676 del 25 settembre 2024 (udienza del 10 settembre 2024)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore
Accertamento delle imposte sui redditi – Accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari – L’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600 del 1973 – Il contribuente deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili
Fonte: Agenzia delle Entrate