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Bonus consulenza quotazione Pmi, domande fino al 31 marzo 2025

Sul sito del Mimit sono disponibili la modulistica da utilizzare e le indicazioni sulle modalità di invio delle istanze per richiedere il credito d’imposta dedicato alle piccole e medie imprese

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito dettagli e istruzioni operative per accedere al credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti nel 2024 dalle piccole e medie imprese (Pmi) per la quotazione sui mercati regolamentati. Sarà possibile presentare le domande sino al 31 marzo 2025. L’invio va effettuato alla casella di posta certificata dgind.div05@pec.mimit.gov.it. La modulistica da utilizzare e le indicazioni sulle modalità di invio sono disponibili sul sito del Mimit.

Il credito d’imposta è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 89-92 della legge n. 205/2017) e regolato dal decreto del 23 aprile 2018 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha definito le modalità e i criteri di concessione.

Dopo successive proroghe, il decreto n. 215/2023, convertito dalla legge n. 18/2024, ha esteso la misura ai costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024, per i quali è possibile chiedere un tax credit pari al 50% sino ad un massimo di 500mila euro.

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

  • attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento
  • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato
  • attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione
  • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria
  • attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento Ue n. 596/2014
  • attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa
  • attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

 

L’agevolazione è riservata alle imprese ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che hanno sostenuto costi di consulenza per tale scopo.

Nei successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle Pmi il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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