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Assemblee a distanza sempre ammesse negli Enti del terzo settore

Equiparata la disciplina degli Ets agli altri enti fuori dal Runts. Solo un divieto espresso può impedire la riunione online

Assemblee online in pianta stabile nel Terzo settore. Con le novità introdotte dalla legge 104/2024 si prevede, in via definitiva, la possibilità per gli enti del Terzo settore (Ets) di svolgere assemblee con modalità telematiche. Si superano, dunque, le restrizioni presenti nell’originaria formulazione dell’articolo 24 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) dove l’intervento degli associati, mediante mezzi di telecomunicazione, veniva concesso solo se espressamente previsto nello Statuto dell’ente. La modifica intervenuta in questo caso ammette la possibilità di svolgere assemblee online a condizione che non vi sia un divieto espresso.

Un intervento legislativo che di fatto uniforma il trattamento riservato agli Ets rispetto alla generalità degli enti non profit che restano al di fuori del Registro unico nazionale del Terzo settore. Queste ultime realtà, infatti, seguono in merito al funzionamento delle assemblee le regole del Codice civile lasciando ampio spazio all’autonomia statutaria degli enti nel decidere le modalità di svolgimento delle assemblee sociali, ivi inclusa la possibilità di tenere assemblee completamente (o parzialmente) a distanza. Il tutto a condizione che siano rispettati i principi di collegialità e democraticità e assicurati la verifica dell’identità degli intervenuti e il loro diritto a partecipare attivamente alla discussione delle materie poste all’ordine del giorno.

Peraltro, la novità introdotta dalla legge 104/2024 trova applicazione anche agli Ets con forma giuridica diversa da quella associativa e, più nello specifico, a quelle fondazioni il cui statuto prevede un organo assembleare o di indirizzo. L’articolo 24, comma 6, del Cts, infatti, estende quanto previsto dall’articolo 24 – ivi incluso il comma 4 come riformulato – a tali realtà. Ciò significa che della facoltà di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione, potranno beneficiarne anche gli eventuali organi collegiali delle fondazioni con forma “ibrida”, quali le fondazioni di partecipazione, salvo che lo statuto o l’atto costitutivo non lo vietino espressamente.

La legge tace, invece, sulla possibilità di ricorrere alle riunioni in via telematica anche per gli organi collegiali (diversi dall’assemblea) di associazioni e fondazioni dotate della qualifica di Ets. In tal senso, una risposta positiva arriva dal Notariato che, con la massima n. 13 del 2022, si era già espresso favorevolmente. Per gli organi di amministrazione e controllo, infatti, non rinvenendosi disposizioni né nel Codice civile, né tantomeno nel Cts (articoli 26 e 30), che precludano tale possibilità, deve ritenersi sempre ammissibile che le riunioni si svolgano anche con modalità online, pur in assenza di diversa previsione statutaria. Tuttavia, sia in un caso che nell’altro, l’Ets dovrà considerare le condizioni da rispettare al fine di garantire la validità delle decisioni adottate dagli organi collegiali dell’ente con modalità telematiche. Le adunanze, infatti, potranno dirsi valide al ricorrere delle condizioni, richiamate per le assemblee dall’articolo 24, comma 4, del Cts e precisate dal Consiglio notarile di Milano con la massima n. 13/2022. In primo luogo, le riunioni possono dirsi valide a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia garantita la possibilità di seguire la discussione e intervenire in tempo reale rispetto alla trattazione dei diversi argomenti all’ordine del giorno. Quanto alla fase di votazione, invece, è necessario assicurare la contestualità del procedimento decisionale e l’identificazione dei votanti, nel rispetto del metodo collegiale e del diritto di informazione. Con l’ulteriore precisazione che non si ritiene necessaria la compresenza, nel medesimo luogo fisico, del presidente e del segretario verbalizzante.

Fonte Il Sole 24ORE

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