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Forfettari, acquisti intracomunitari con soglia spartiacque di 10mila euro

Sotto l’importo l’Iva è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni. Se l’ammontare supera questa soglia, l’acquisto assume rilevanza in Italia

I contribuenti che applicano il regime forfettario non esercitano la rivalsa dell’Iva, né hanno diritto alla detrazione. Se le operazioni sono effettuate con l’estero valgono le regole specifiche contenute nel comma 58 della legge 190/2014. Le fattispecie che possono verificarsi sono diverse. Un primo caso è quello delle cessioni intracomunitarie che di beni per le quali si applica il comma 2-bis dell’articolo 41 del Dl 331/1993. Ciò significa che le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione europea non sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, ma sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l’Iva non viene evidenziata in fattura. Di conseguenza, non c’è obbligo per questi contribuenti di iscriversi nella banca dati Vies, né di presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat. Sarà in tal caso necessario emettere una fattura con il riferimento normativo all’articolo 41 prima citato e con la precisazione che l’operazione non costituisce cessione intracomunitaria.

Alquanto frequente è il caso degli acquisti intracomunitari per i quali trova applicazione la lettera c) del comma 5 dell’articolo 38 del Dl 331/1993. Il trattamento che ne deriva dipende dall’ammontare degli acquisti: se inferiore a 10mila euro, l’Iva è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni; se, invece, l’ammontare supera questa soglia, l’acquisto assume rilevanza in Italia.

Nel primo caso (meno di 10mila euro) l’acquirente forfettario non ha l’obbligo di iscriversi al Vies, né di compilare gli elenchi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia; nel secondo caso (più di 10mila euro) è obbligatoria sia l’iscrizione al Vies, sia la compilazione degli Intra e l’integrazione della fattura con indicazione dell’imposta da versare entro il 16 del mese successivo e senza diritto alla detrazione.

Un terzo caso possibile è quello relativo alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese a questi ultimi per le quali si applicano gli articoli 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972. Nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’Iva è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. Se, invece, la prestazione di servizio è resa ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.

L’ultimo caso è quello delle importazioni, esportazioni e operazioni assimilate per le quali si applicano le regole ordinarie del Dpr 633/1972 con, tuttavia, una eccezione: è preclusa la possibilità ai contribuenti forfettari di acquistare avvalendosi della sospensione di imposta e, quindi, di effettuare acquisti avvalendosi delle lettere di intento.

Fonte Il Sole 24ORE

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