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Il whistleblowing vale anche per gli avvocati

Anche se la normativa non è direttamente applicabile, la tutela del soggetto segnalante spiega il CNF è un principio di carattere generale compatibile con la natura degli ordini e collegi professionali

I principi sul whistleblowing valgono anche per gli avvocati. Ciò perché anche se la normativa non è direttamente applicabile, è pur vero che la tutela del soggetto segnalante è un principio generale compatibile con la natura giuridica di ordini e collegi professionali. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 33/2024, pubblicato il 22 luglio 2024 sul sito del Codice deontologico, rilasciato in risposta ad apposito quesito posto dal COA di Pescara sull’applicabilità agli ordini degli avvocati della normativa in materia di whistleblowing.

La disciplina sul whistleblowing

La legge n. 112/2023, di conversione del Dl 75/2023, ricorda preliminarmente il CNF, ha introdotto nel comma 2-bis dell’articolo 2 del Dl 101/2013 il seguente inciso “Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”.

Il Dlgs n. 24/2023, riguardante la protezione dei whistleblower, aggiunge il Consiglio, tra i soggetti che hanno l’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna non nomina espressamente ordini e collegi professionali. Né la delibera n. 311/2013 dell’ANAC, recante le linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali, “porta a ritenere che l’Autorità abbia esteso agli Ordini ed ai collegi professionali gli obblighi in materia di tutela del cd. Whistleblower”.

Tutela del whistleblower

Per cui in linea di principio, afferma il Consiglio Nazionale Forense, “deve ritenersi che la normativa in materia di Whistleblowing non si applichi di per sé agli ordini professionali”. Tuttavia, “ciò non significa che il segnalante non abbia diritto ad una adeguata tutela della propria posizione”.

Invero, l’obbligo di tutelare il soggetto segnalante (anche in capo agli Ordini ed ai Collegi professionali), rammenta il CNF, era già preesistente.

Difatti, “la tutela del soggetto segnalante (whistleblower) era prevista dall’articolo 54-bis del Dlgs 165/2001. È stata riaffermata, poi, dalla legge 190 del 2012 e, fino alla entrata in vigore del Dlgs 24 del 2023 (che per l’appunto ha abrogato l’articolo 54-bis cit.), ha trovato albergo in diverse fonti sia di rango primario (cfr. l. 179 del 2017) che non (delibera ANAC n. 836 del 2016)”.

Detto ciò, prosegue il Consiglio, “è difficilmente negabile che la tutela del soggetto segnalante costituisca un principio di carattere generale pienamente compatibile con la natura giuridica degli Ordini e Collegi professionali che devono, ora, semplicemente valutare di porre in essere gli adeguamenti necessari a garantire in modo effettivo la tutela dei soggetti segnalanti nel quadro dei principi enunciati dalla nuova disciplina prevista dal d. lgs. 24/2023, atteso che, come sopra evidenziato, la normativa previgente (art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, abrogato dal nuovo d.l.) già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo e che tali misure sono state, nel tempo, fatto oggetto di diverse delibere dell’Autorità anche riferibili agli Ordini ed ai Collegi professionali”.

La discrezionalità dei COA

“Posto che non è possibile predicare una diretta applicabilità agli Ordini professionali degli obblighi puntualmente previsti dalla nuova disciplina – conclude quindi il CNF, tali adempimenti – rimangono affidati alla discrezionalità dei Consigli dell’Ordine sulla base della normativa ad essi già applicabile in materia e degli ulteriori dispositivi che l’ordinamento già prevede in relazione alla tutela della riservatezza del personale”.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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