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Decreto coesione, novità e conferme in materia di lavoro nella legge di conversione

Incentivi all'autoimprenditorialità e sgravi per nuove assunzioni di giovani under 35, donne e nel Mezzogiorno

Incentivi all’autoimprenditorialità e sgravi per nuove assunzioni di giovani under 35, donne e nel Mezzogiorno

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.97 del 4 luglio 2024, di conversione del decreto legge n.60 del 7 maggio 2024, con disposizioni sostanzialmente confermate e qualche integrazione

Gli incentivi all’autoimprenditorialità e alle attività professionali giovanili (artt. 17,18 e 21)

Una novità degna di nota del D.L. 60/2024 è che, per la prima volta, agli articoli 17 e 18, sono state introdotte misure a sostegno sia di nuove iniziative imprenditoriali, che di attività professionali, queste ultime storicamente escluse da buona parte delle facilitazioni previste per il mondo imprenditoriale.

Sono quindi confermati gli incentivi per le nuove iniziative economiche finalizzati all’avvio di attività di:

•lavoro autonomo,

•imprenditoriali,

•libero-professionali,

costituite sia in forma individuale che collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali, avviate:

•in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale;

•in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperativa o società tra professionisti.

Le attività imprenditoriali/professionali dovranno essere avviate da soggetti under 35 che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

•marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027[1];

•inoccupati, inattivi e disoccupati;

•disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva G.O.L.

Nelle forme collettive è sufficiente che i soggetti rientranti in una delle categorie elencate detengano il controllo e l’amministrazione della società, consentendo, pertanto, la presenza anche di soggetti privi dei medesimi requisiti.

L’articolo n.17 riguarda le attività avviate nel centro-nord del Paese, mentre l’art.18 è destinato alla attività avviate nella Zona Economica Speciale unica – Z.E.S. unica[2] – , nonché nelle zone del centro Italia colpite dal sisma nel 2009 e 2016.

Sono finanziabili le attività di supporto alla formazione del giovane imprenditore/professionista, quali l’accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio volto all’incremento delle competenze ed il sostegno all’investimento.

È quindi possibile accedere all’erogazione di contributi a fondo perduto in regime de minimis[3], di tipologia ed importo diverso, a seconda del tipo di investimento nonché della zona territoriale in cui ricade la sede della nuova azienda/attività professionale:

1- voucher a fondo perduto per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività, di importo massimo pari a:

– 30.000 euro per aziende/professionisti del centro-nord;

– 40.000 euro per aziende/professionisti della Z.E.S. unica e delle zone nel centro Italia colpite dal sisma

nel 2009 e 2016.

2- Voucher a fondo perduto per l’acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico per l’avvio delle attività, di importo massimo pari a:

– 40.000 euro per aziende/professionisti del centro-nord;

– 50.000 euro per aziende/professionisti della Z.E.S. unica e zone del centro Italia colpite dal sisma nel 2009 e 2016.

3- Contributo a fondo perduto pari ad una percentuale dell’investimento in base all’importo dei programmi di spesa:

• per programmi di spesa fino a 120.000 euro:◦65% centro- nord;

◦75% Z.E.S. unica e centro Italia colpito dal sisma nel 2009 e 2016;

• per programmi di spesa oltre 120.000 e fino a 200.000 euro:◦60% centro- nord

◦70% Z.E.S. unica e centro Italia colpito dal sisma nel 2009 e 2016.

I benefici potranno essere utilizzati in maniera alternativa, fatti salvi in casi in cui l’attività sia avviata da soggetti disoccupati iscritti al programma G.O.L. e beneficiari di NASPI, che ne abbiano chiesto l’erogazione anticipata per il conferimento nella nuova realtà economica; limitatamente a questa fattispecie, le misure potranno essere cumulate, secondo quanto sarà disposto da specifico decreto Ministeriale attuativo.

Settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

Confermato anche l’incentivo dedicato ai settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ma riservato alle sole imprese con esclusione dei professionisti (art.21), destinato anch’esso agli under 35[4] che avvieranno l’attività nel periodo 01/07/2024 – 31/12/2025.

Si tratta di un contributo mensile di 500 euro, concedibile per un massimo di 36 mesi e comunque non oltre il 31/12/2028, che sarà liquidato annualmente in forma anticipata dall’Inps.

Quest’ultima misura necessita, oltre che di un D.M. attuativo, dell’autorizzazione da parte della UE ai sensi dell’art.108, par.3 del T.F.U.E.

Gli incentivi alle assunzioni

Il “bonus giovani” (art. 22)

Il nuovo bonus giovani è riservato ad assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato che avverranno nel periodo 01/09/24 – 31/12/25, di lavoratori under 35 privi di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione di dirigenti, apprendisti e lavoratori domestici.

L’incentivo è pari all’abbattimento del 100% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un tetto massimo di 500 euro al mese e per una durata massima di 24 mesi; nel caso di unità produttiva situata nella Z.E.S. l’importo massimo mensile è pari a 650 euro.

Potranno usufruirne i datori di lavoro che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione/trasformazione agevolata, nella medesima unità produttiva.

Ai datori di lavoro che nei 6 mesi successivi l’assunzione/trasformazione agevolata dovessero procedere al licenziamento per g.m.o. del lavoratore agevolato, o di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, l’incentivo sarà revocato e ne sarà richiesta la restituzione.

Il beneficio potrà inoltre essere utilizzato anche in riferimento ai soggetti che siano già stati occupati a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero, con possibilità di utilizzo della parte residua, e relativamente a lavoratori che abbiano avuto precedenti rapporti di apprendistato non proseguiti in ordinari contratti a tempo indeterminato[5].

La concreta applicabilità sarà possibile successivamente alla pubblicazione di apposito D.M., dell’autorizzazione della UE[6] e della consueta circolare operativa Inps.

Il “bonus donne” (art. 23)

Il bonus donne riguarda le assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate nel periodo 01/09/24-31/12/25, di donne con una delle seguenti caratteristiche:

•prive di impiego regolarmente retribuito[7] da almeno 6 mesi e residenti nella Z.E.S. unica;

•prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna[8];

•prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.

Si tratta di uno sgravio contributivo del 100% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo mensile di 650 euro e per un periodo massimo di 24 mesi, esclusivamente se l’assunzione agevolata costituisce un incremento netto occupazionale su base mensile rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Anche per questa misura è necessario attendere specifico D.M. e circolare Inps, mentre non è richiesta l’autorizzazione della UE.

Il “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno” (art. 24)

Il bonus Z.E.S. è riferito alle assunzioni a tempo indeterminato, che avverranno nel periodo 1/9/24 – 31/12/25, nelle sedi o unità produttive localizzate nella Z.E.S. di over 35 disoccupati da 24 mesi , per i soli datori di lavoro “che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione[9]“.

L’esonero è pari al 100% dell’Inps a carico del datore di lavoro, con un tetto massimo mensile di 650 euro per una durata massima di 24 mesi.

Anche in questo caso, sono esclusi i datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, abbiano proceduto a licenziamenti collettivi o per g.m.o. nella medesima unità produttiva; la misura, inoltre, sarà revocata e ne sarà richiesta la restituzione ai datori di lavoro che procederanno a licenziamenti per g.m.o. nei 6 mesi successivi l’assunzione, sia del lavoratore agevolato che di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

Infine, anche il beneficio in trattazione spetterà “altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero di cui al presente articolo”, consentendo l’utilizzo dell’esonero resiuo.

La misura potrà materialmente essere utilizzata una volta che saranno resi noti il relativo decreto attuativo, l’autorizzazione della UE e la circolare operativa Inps.

L’esonero per assunzioni “nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica” (art. 21)

Fruibile in cumulo con l’incentivo per l’autoimpiego di cui all’art.21[10], questo sgravio è destinato alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 01/07/2024 al 31/12/2025 di soggetti under 35, nelle nuove attività imprenditoriali avviate nel medesimo periodo, sempre da under 35 disoccupati, nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e della transizione digitale ed ecologica.

La misura è pari all’abbattimento del 100% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un tetto massimo mensile di 800 euro al mese, per una durata massima di 36 mesi.

Anche per questo particolare incentivo occorre il decreto attuativo, l’autorizzazione UE e la circolare Inps.

Tutti gli incentivi alle assunzioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, salvo che con la superdeduzione del 120 o 130% del costo del lavoro ex art.4 D.Lgs. 216/2023.

Inoltre, i datori di lavoro che beneficeranno delle misure analizzate, potranno determinare gli acconti d’imposta dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 o 2028Nota 11 considerando, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza utilizzare l’incentivo all’occupazione applicato; tuttavia, ciò comporterà un vantaggio economico temporaneo, con un minor esborso da parte delle aziende esclusivamente nella determinazione degli acconti e senza alcun effetto sul saldo delle imposte dovute.

Le altre misure inserite e/o confermate dalla legge di conversione

Indennità ISCRO (art. 17-bis)

Viene eliminata la condizionalità dell’indennità alla frequenza dei corsi di aggiornamento professionale. Nella nuova versione del comma 155, art. 1 della L.213/2023[12], la frequenza dei corsi “accompagnerà” l’ISCRO che, pertanto, potrà essere erogata anche nel caso in cui, ancora, tale partecipazione non abbia avuto inizio.

Al fine di procedere alla formazione, all’atto della domanda il beneficiario dovrà autorizzare l’INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Lavoratori portuali (art. 24-bis)

Viene prorogato a 90 mesi (in precedenza 81 mesi) il periodo massimo di vigenza dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, di cui al c.1, art.4 del D.L. 243/2016 convertito in L. 18/2017, in cui confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge, e finanziati gli oneri relativi alle giornate di mancato avviamento dei medesimi lavoratori per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Percettori di NASPI e DISCOLL (art.25) e funzionamento SIISL (art. 26)

È stata confermata l’iscrizione d’ufficio nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) dei soggetti beneficiari di NASPI e DISCOLL, nonché l’obbligo di sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini che saranno definiti da specifico D.M. attuativo.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definirà, con apposito decreto, le modalità e le condizioni di pubblicazione nel SIISL delle posizioni vacanti da parte dei datori di lavoro, e le modalità di accesso volontario degli utenti; saranno inoltre utilizzati strumenti di intelligenza artificiale per l’abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti.

Infine, i dati contenuti nel SIISL saranno utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell’efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati, cui sarà associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, secondo modalità e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Cabina di regia per i lavoratori espulsi dal lavoro (art. 27) 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro.

Modifiche ai commi 10,11,11 del D.L.19/2024 in materia di appalti (art.28)

Nessuna variazione è stata apportata alla disposizione che prevede, nell’ambito degli appalti edili privati, l’obbligo in capo al direttore dei lavori di verificare la congruità della manodopera prima di procedere al saldo finale dei lavori e, solo in caso di mancata nomina del direttore di lavori, la titolarità di tale obbligo in capo al committente.

Secondo lo stesso criterio, l’eventuale pagamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 in capo al direttore dei lavori o, in assenza di nomina, al committente.

Per quanto riguarda i limiti economici che subordinano il saldo finale dei lavori all’acquisizione della certificazione di congruità, confermata la riduzione da 500.000 a 70.000[13] dell’importo minimo del valore degli appalti privati, nonché l’eliminazione del limite per gli appalti pubblici (precedentemente fissato in 150.000 euro).

Lavoratori LSU (art. 28-bis)

Sono state prorogate al 31 dicembre 2024 (in precedenza 30 giugno 2024) le convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili di cui all’art.1, c. 162, L. 160/2019.

Rifinanziamento della prestazione integrativa a favore dei dipendenti delle società Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. (art. 28-ter)

Sono stati elevati i limiti di spesa per la specifica prestazione prevista dall’art.12, c.3, del D.L.104/2023 convertito in L.136/2023, da 5,8 milioni a 24,2 milioni di euro.

Fonte: Il Sole 24ORE

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